Confermata a Clear Channel l'aggiudicazione della gestione delle pensiline nelle fermate autobus a fini pubblicitari
Pubblicato il: 3/25/2024
Nel contenzioso, First Avenue S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giandomenico Pittelli; il Comune di Trento è difeso dall'avvocato Angela Colpi; Clear Channel Italia è assistita dagli avvocati Elena Laverda e Fulvio Lorigiola.
Il Comune di Trento indiceva una ‘procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione della gestione di pensiline delle fermate autobus a fronte dello sfruttamento pubblicitario delle stesse nel territorio comunale’, secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
Secondo la lex specialis, la concessione si riferiva alla gestione di n.170 pensiline di attesa autobus prevedendone la manutenzione, la pulizia, le verifiche di stabilità, l’aggiornamento delle grafiche, la defissione di manifesti abusivi, nonché lo spostamento e la loro reinstallazione qualora richiesto per esigenze di pubblico servizio: il tutto consentendo lo sfruttamento pubblicitario delle pensiline stesse e stabilendo il pagamento di un canone in favore dell’Amministrazione, oggetto di offerta economica in rialzo.
L’offerta di Clear Channel, posizionatasi al primo posto della graduatoria provvisoria, risultava anomala superando la relativa soglia calcolata in applicazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016. A seguito della verifica dell’anomalia, il Presidente della gara procedeva alla ‘valutazione anche del piano economico finanziario del primo classificato in graduatoria, per verificare la sussistenza dell’equilibrio economico – finanziario e la congruità di quanto esposto sulla base dell’offerta presentata’, con particolare riguardo al costo medio orario della manodopera e lo spostamento e la reinstallazione delle pensiline. Il Comune concludeva ritenendo l’offerta complessivamente congrua.
First Avenue impugnava, dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, l’aggiudicazione intervenuta nei confronti della società Clear Channel.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con la sentenza n. 130 del 2023, respingeva il ricorso, rammentando l’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui la valutazione sulla congruità dell’offerta ritenuta dalla Stazione appaltante doveva ritenersi sottratta al sindacato del giudice amministrativo, ad eccezione dei casi, non riscontrabili nella fattispecie in esame, di macroscopica illogicità o irragionevolezza, erroneità fattuale o difetto di istruttoria, che rendevano complessivamente inattendibile l’offerta medesima.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado liquidate nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge se dovuti, a favore di ciascuna delle parti costituite. Al Comune di Trento vanno riconosciuti gli oneri riflessi in sostituzione di IVA e CPA, essendo detto Comune patrocinato dalla sua Avvocatura interna.