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Respinto il ricorso di NTS Network S.p.A. in materia di vicinanza di strutture di gioco lecito a luoghi sensibili


Pubblicato il: 3/27/2024

Nella vertenza, NTS Network S.p.A. è affiancata dagli avvocati Stefano Sbordoni e Adriano Tortora; Regione Lombardia è difesa dall'avvocato Maria Lucia Tamborino.

Nts Network s.p.a. - titolare di concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato per la realizzazione e conduzione di una rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall’art. 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931 (TULPS) – ha interposto appello avverso la sentenza del Tar per la Lombardia, sez. I, , 6 dicembre 2019, n. 2606, che ha rigettato il ricorso proposto dalla società avverso la delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia del 24 gennaio 2014 n. X/1274, pubblicata sul BURL in data 28 gennaio 2014, contenente la “Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”), che ha fissato, per tutti i comuni lombardi, in 500 metri dai luoghi sensibili, la distanza per la nuova collocazione degli indicati apparecchi.

Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e carenza d’interesse, ed instando nel merito per la reiezione del ricorso.

Il giudice di prime cure, con la sentenza in epigrafe, ha assorbito le eccezioni preliminari di rito, rigettando il ricorso nel merito, ritenendo destituite di fondamento tutte le censure articolate.

Con l’atto di appello Nts, senza espressamente rubricare i motivi, ha censurato i capi della sentenza di prime cure che avevano disatteso i tre motivi di ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di lite.