Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Accolto il ricorso per revocazione di AE contro Make & Trade Bentivoglio


Pubblicato il: 3/26/2024

Nella vertenza, Make & Trade Bentivoglio S.A.S. è affiancata dagli avvocati Davide De Girolamo e Alessandro Tardiola.

Con l’ordinanza qui impugnata, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 5586/25/19, depositata in data 31 dicembre 2019. La sentenza del giudice di appello aveva, a sua volta, rigettato l’appello proposto dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Brescia. Il giudice di primo grado aveva, a sua volta, annullato alcuni avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi al periodo di imposta 2007 (in particolare, avviso di accertamento nei confronti della società contribuente e avvisi di accertamento nei confronti dei soci emessi per trasparenza per maggiore IRPEF da incremento del reddito di partecipazione); gli avvisi erano stati emessi sulla base di un PVC che aveva fatto seguito a verifica.

In particolare il giudice di appello aveva ritenuto (come risulta dalla motivazione riprodotta nell’originario ricorso e come riportato anche dall’ordinanza qui impugnata), in primo luogo, tardivo l’accertamento (rectius, l’emissione di avviso integrativo relativo al periodo di imposta 2007), avente ad oggetto il recupero di costi per operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto tali accertamenti (quello sociale e quelli relativi ai soci, al primo collegati), non potevano giovarsi del raddoppio dei termini in assenza di presentazione della denuncia penale ex art. 331 cod. proc. pen., nonché in quanto non sussisteva il superamento della soglia necessaria all’integrazione dei presupposti normativi del fatto costituente reato. La sentenza di appello aveva, poi, rigettato la pretesa impositiva nel merito.

La pronuncia di questa Corte, qui impugnata, ha ritenuto infondato il preliminare secondo motivo di ricorso, sul presupposto che «vi è peraltro da rilevare che il PVC è stato notificato dopo il 2 settembre 2015», così da ritenere inapplicabile al caso di specie la disposizione transitoria di salvaguardia della formulazione dell’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 precedente alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, d. lgs. 5 agosto 2015, n. 128, correggendo la motivazione della sentenza impugnata e ritenendola, pertanto, conforme a diritto, con inammissibilità degli ulteriori motivi per intervenuta stabilizzazione della legittimità della decisione impugnata.

Propone ricorso per revocazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo di revocazione, ulteriormente illustrato da memoria, con cui chiede anche rimettersi la causa in pubblica udienza, trattandosi di questione di diritto di particolare rilevanza. Resistono con controricorso i contribuenti.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione e, conseguentemente, revoca l’ordinanza n. 35207/2022; decidendo sul ricorso N.R.G. 26047/2020 lo rigetta; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.