Rigettato il ricorso di AE contro Ital Brokers Holding per omessa effettuazione e versamento di ritenute alla fonte
Pubblicato il: 3/28/2024
Nella vertenza, Ital Brokers Holding S.r.l. è affiancata dagli avvocati Vittorio Glauco Ebner e Martino Maria Ebner.
In esito a verifica effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti di Ital Brokers S.p.A. (ora Ital Broker Holdings S.r.l.), i militari formulavano, in relazione all’annualità oggetto del presente contenzioso, un rilievo attinente all’omessa effettuazione e versamento di ritenute alla fonte per complessivi € 34.749,00.
Le conclusioni tratte dai verbalizzanti, riportate e trascritte nel P.V.C. del 18.03.2008, erano poste a fondamento dell'avviso di accertamento n. TL3070102660/2011 relativo all'anno d'imposta 2007, notificato a ltal Brokers S.p.A. in data 9.06.2011 e nel quale, oltre a recuperare le ritenute dovute di € 34.749,00, venivano irrogate le conseguenti sanzioni.
La società ltal Brokers S.p.A. ricorreva avanti alla CTP di Genova, deducendo: i) che la ritenuta non era dovuta, in quanto Glencove Lda sarebbe stata dotata di una stabile organizzazione, almeno secondo quanto emergente dalla lettera della Convenzione stipulata tra Italia e Portogallo; ii) in via subordinata, che, eventualmente, avrebbe dovuto essere applicato alla fattispecie in esame non già l'art. 25, bensì il successivo art. 25 bis D.P.R. 600/73, dettato in tema di provvigioni.
Le tesi della società contribuente, non apprezzate dalla Commissione territoriale, trovavano accoglimento in sede di appello.
La CTR della Liguria, con la sentenza qui impugnata, escludeva, come d’altronde sostenuto dall’Ufficio, l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia della società di diritto portoghese, in ragione del ruolo rivestito dal sig. Mitolo, «un agente e non un dipendente della Glencove al quale era stata affidata l'esclusiva per l'Italia delle sue attività, per di più a tempo determinato per dodici mesi rinnovabile per uguale periodo». Osservava a tale proposito che «Una stabile organizzazione in Italia presuppone una autonomia contabile (non riscontrata nella fattispecie) ed una forma di esistenza (partita IVA, iscrizione al REA, ecc.)».
Da tali premesse faceva comunque discendere l’infondatezza della pretesa erariale, rilevando che l’art. 7 della Convenzione Italia – Portogallo del 10 luglio 1982, «stabilisce la non tassazione in Italia, proprio in assenza di stabile organizzazione onde evitare in via preventiva la doppia imposizione» ed «Essendo la norma convenzionale di rango superiore, non può essere applicato l'art. 25 DPR 600/1973 (…)»
L'Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, avverso la predetta sentenza.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.