Dewalt Industrial Tools vince il contenzioso in materia IRPEG IRAP
Pubblicato il: 3/29/2024
Nel contenzioso, Dewalt Industrial Tools S.p.A. è affiancata dagli avvocati Aurelio Giovannelli, Gianfranco Di Garbo, Giuliana Polacco e Francesco Florenzano.
In esito a un processo verbale di constatazione (di seguito pvc) della Guardia di Finanza del 15 novembre 2001, l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Lecco - notificò alla Black & Decker Italia S.p.A. (oggi DeWalt Industrial Tools S.p.A.) tre avvisi di accertamento con i quali, rettificando i redditi dichiarati per gli anni 1999, 2000 e 2001, riprese a tassazione le maggiori imposte dovute, per Irpeg e Irap, irrogando le prescritte sanzioni. Erano state mosse alla società le seguenti contestazioni: (i) per tutti i periodi, omessa contabilizzazione di ricavi, accertati col metodo di confronto del prezzo, riguardanti cessioni di beni a società consociate estere, in violazione dell’art. 9 e dell’art. 76 t.u.i.r. ratione temporis vigente; (ii) per il periodo 1999, altresì, l'indebita deduzione di costi dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 76 t.u.i.r, e l'indebita deduzione di minusvalenze per dismissione di cespiti; (iii) per i periodi 2000 e 2001, ancora, minori costi per operazioni c.d. di transfer price passivo.
Il ricorso proposto dalla società contro i suddetti avvisi, fu parzialmente accolto dalla C.t.p. di Lecco.
In particolare la Commissione provvide alla riduzione della ripresa concernente il transfer price attivo e all'annullamento delle riprese concernenti il transfer price passivo e l'indeducibilità dei costi per eliminazione dei cespiti e per differenze di cambio.
La sentenza, appellata in via principale dalla società e in via incidentale dall'amministrazione finanziaria, fu confermata dalla C.t.r. della Lombardia con sentenza n. 162 del 2005, previo rigetto dell'appello principale e declaratoria di inammissibilità di quello incidentale, avendo la CTR ritenuto tardiva la costituzione in giudizio dell’appellante incidentale.
Avverso detta sentenza la società propose ricorso principale per cassazione affidato a quattro motivi, tutti afferenti la ripresa a tassazione del transfer price attivo, cui replicò l’Agenzia delle entrate con ricorso incidentale basato su un unico motivo.
Con sentenza n. 17953, depositata il 19 ottobre 2012, questa Corte accolse i primi tre motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassando con rinvio la sentenza impugnata.
La società provvide alla riassunzione della causa nei termini dinanzi alla Ct.r. della Lombardia che, con la sentenza in epigrafe, accolse l’appello principale della società, respinse quello dell’Agenzia delle entrate e, in parziale riforma della sentenza impugnata, annullò il recupero relativo al transfer price attivo, confermando nel resto l’impugnata sentenza, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
Dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 34.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento, iva e cap come per legge.