Inammissibili i ricorsi di AE contro NetGear International
Pubblicato il: 3/29/2024
Nei contenziosi, NetGear International Inc. è affiancata dagli avvocati Giuliana Polacco e Giovanni Piazza dello studio legale Bird & Bird.
Ad esito di verifica della Guardia di Finanza, con avvisi di accertamento del 21.8.2015 l'Agenzia delle entrate di Milano rettificava le dichiarazioni Ires, lrap e Iva relative agli anni di imposta presentate per il 2008, 2009, 2010 dalla Netgear International Inc - sede secondaria, con sede legale a Milano, della società statunitense Netgear International Inc., operante a livello mondiale nella fornitura di sistemi di "networking", ovverosia di collegamento in rete di differenti apparecchiature e sistemi informatici, sia per le imprese sia per i privati.
La sede secondaria – in atti indicata anche con il termine anglofono di “branch” - era stata costituita nel 2001 al fine di svolgere in Italia, per conto della casa madre, servizi promozionali, di marketing e di supporto alle vendite concluse direttamente da altre società del Gruppo nei confronti di un ridotto numero di distributori presenti nel territorio italiano, la cui clientela finale era costituita per lo più da venditori al dettaglio dei medesimi prodotti tecnologici.
Le vendite dei prodotti ai distributori venivano a questi ultimi fatturate direttamente dalla casa madre tramite il rappresentante fiscale Iva europeo, una consociata olandese della medesima società statunitense.
I relativi ricavi non venivano quindi assoggettati in Italia a tassazione ai fini Ires e Irap, in quanto imputati a soggetto non residente e non prodotti tramite stabile organizzazione in Italia, né ad Iva, in quanto relativi a cessioni intracomunitarie dall'Olanda all'Italia (con applicazione del "reverse charge" ai sensi del d.l. n. 331/93).
I servizi di supporto venivano invece compensati come disciplinato in due contratti di servizio: l'uno, denominato "Agreement for assistance in sale promotion, product information and other service", concluso con effetti dal 10.04.2001, che prevedeva un compenso determinato nella misura del 7,5% dei costi operativi sostenuti nell'esercizio di riferimento; l'altro, denominato "Sales representative agreement", concluso con effetti dal 19.05.2006, che prevedeva un compenso pari ai costi sostenuti più l'1,2% dei ricavi netti sulle vendite verso i clienti sul territorio italiano per gli ordini sollecitati e/o le vendite agevolate dall'attività svolta dalla “branch”, compensi tutti regolarmente dichiarati e assoggettati a tassazione in Italia.
In esito alla verifica effettuata i militari contestavano che la sede secondaria italiana avesse operato al di là dei limiti formali dei contratti di prestazione di servizi alla attività promozionale e di assistenza alla clientela, rilevando come essa concordasse con i distributori italiani elementi essenziali e decisivi dei contratti con la casa madre, quali, in particolare, gli sconti ("rebates") riconosciuti loro al raggiungimento di determinati volumi di vendite al dettaglio.
Ne derivava, secondo la ricostruzione dei verificatori e fatta propria dall’Ufficio, che la sede secondaria non si sarebbe limitata alla attività promozionale e di assistenza alla clientela, ma avrebbe operato con autonomo potere negoziale, e quindi, identificata come “stabile organizzazione” in Italia della società statunitense, ad essa dovessero imputarsi i ricavi generati dalla vendita in Italia dai prodotti della casa madre, da sottoporre a tassazione ai fini Ires e Irap; ai fini Iva, inoltre, ciò comportava che le cessioni ai distributori italiani, provenendo dalla stabile organizzazione italiana, dovevano essere considerate cessioni interne, da assoggettare a tassazione ordinaria, e non cessioni intracomunitarie non soggette ad imposta ex art. 41 d.l. 331/93.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 27.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.