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Accolto il ricorso tributario di Gesafin Immobiliare contro AE


Pubblicato il: 4/4/2024

Nel contenzioso, Gesafin Immobiliare S.r.l. è affiancata dall'avvocato Federico Vecchio.

La società Gesafin Immobiliare s.r.l., già S.A.F.A.B. Società appalti e forniture per acquedotti e bonifiche S.p.A. ricorre, con tre motivi, contro l’Agenzia delle entrate avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio, in sede di giudizio di rinvio, ha accolto solo in parte l'appello proposto dall’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento di maggiori Ires, Irap ed Iva per l’anno di imposta 2006.

Il giudice di appello, con la sentenza impugnata, riteneva che la contribuente avesse dato dimostrazione della ricorrenza dei requisiti per usufruire della disciplina agevolativa Pex ai sensi dell’art.87 T.u.i.r. In particolare, come già rilevato dai primi giudici, la C.t.r. riteneva che nel caso di società, la cui attività consisteva in via prevalente o esclusiva nell’assunzione di partecipazioni, il requisito della commercialità di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art.55 T.u.i.r. andava riferito alle società partecipate.

Con riguardo alla deducibilità dei costi, la C.t.r. riteneva che non fossero deducibili quelli relativi alla compravendita di un terreno in provincia di Catania, i cui negoziatori non avevano alcun rapporto con la società contribuente, sulla quale non potevano ricadere gli effetti del contratto, né quelli relativi a diritti oggetti di giudizio, in quanto riferibili alla cessione di crediti futuri. Inoltre, il giudice di appello non riteneva deducibili i costi relativi ad una commessa dell’Anas, per lavori che risultavano ultimati nel 2005, in quanto non di competenza dell’anno 2006.

Avverso il ricorso della società contribuente, l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale limitatamente al riconoscimento dell’agevolazione Pex.

In prossimità dell’udienza il P.G. Fulvio Troncone faceva pervenire conclusioni scritte con cui chiedeva il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale.

La Corte, accoglie la seconda e la terza censura del primo motivo del ricorso principale, nonché il secondo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.