Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Rigettati i ricorsi di PDM B S.r.l. contro AE in materia IRES e Transfer Pricing


Pubblicato il: 4/5/2024

Nella vertenza, PDM B S.r.l. è affiancata dagli avvocati Giampiero Tasco e Giorgio Pozzi.

A seguito di indagini, anche penali, eseguite dalla Guardia di Finanza sul gruppo societario internazionale “Statuto”, e concluse con Processo Verbale di Costatazione, l’Agenzia delle Entrate notificava alla PDM B Srl gli avvisi di accertamento n. TK3031403163 e n. TK3036500377, relativi al tributo dell’Ires con riferimento agli anni 2006 (€ 349.855,00 oltre accessori) e 2007 (€ 341.188,00 oltre accessori). Il presente giudizio pende tra le stesse parti, ed importa l’esame di analoghe questioni di diritto rispetto al processo RGN 6354/2016, relativo all’avviso di accertamento notificato per le medesime causali con riferimento all’anno 2008, trattato contestualmente nell’odierna udienza.

La PDM B Srl, società italiana controllata dalla società di diritto lussemburghese “Statuto Lux Holding S.a.r.l.”, aveva concesso a quest’ultima un mutuo pluriennale di valore pari a (fino) 70 milioni di Euro, con tasso d’interesse fissato al 2% annuo, ritenuto dall’Ufficio finanziario inferiore al valore normale ai sensi dell’art. 110, comma 7, del Dpr n. 917 del 1982 (Tuir, disciplina del transfer pricing). In conseguenza “l’Ufficio ha recuperato a tassazione la differenza tra gli interessi attivi contabilizzati e quelli rideterminati in base al valore normale in condizioni di libero mercato” (controric., p. 4).

La società impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. La CTP riuniva i ricorsi e, ritenute infondate le difese proposte dalla contribuente, li rigettava.

Spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, avverso la pronuncia dei giudici di primo grado, la PDM B Srl, la CTR confermava la decisione assunta dalla CTP.

La società ha introdotto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso introdotto dalla PDM B Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 14.000,00, oltre spese prenotate a debito.