Accolto il ricorso di Sunflower relativo all'imposizione fiscale a seguito di cessione dell'azienda Noto Energia S.r.l.
Pubblicato il: 4/6/2024
Nella vertenza, Sunflower Italy S.r.l. è affiancata dagli avvocati Marco Cerrato e Guglielmo Maisto.
Con atto di cessione di partecipazioni di società, stipulato in data 06/12/2016 e registrato in data 14/12/2016, la società Sunflower Italy S.R.L cedeva il 100% delle quote sociali (rappresentativo dell’intero capitale sociale) della società Noto Energia Srl SRL alla Rtr Holdings VII Srl ad un valore dichiarato di euro 888.478,00.
Facendo riferimento al disposto dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 secondo il testo all’epoca in vigore (“l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”), l’Ufficio attribuiva rilevanza alla causa reale ed alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dalle parti contraenti, ritenendo che si fosse realizzata la cessione dell’azienda Noto Energia SRL, per la quale era dovuta l’imposta proporzionale di registro, in luogo di quella assolta in misura fissa sull’atto di vendita di quote.
Pertanto, con l’avviso di liquidazione n. ORA00086-2017 l’Ufficio riqualificava, a mente dell’art. 20 cit. l’operazione nel suo complesso in quanto produttiva di un unico effetto giuridico finale da indentificarsi nella cessione d’azienda.
La Sunflower Italy S.R.L impugnava l’avviso di liquidazione per essere frutto di una errata interpretazione ed applicazione dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986 e della mancata verifica delle circostanze che avrebbero potuto in linea di principio dare fondamento alla riqualificazione. La CTP con sentenza n. 15749/28/2019 accoglieva il ricorso.
L’Ufficio proponeva appello avverso la citata pronuncia, denunciandone l’erroneità anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 20 TUR, a seguito delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 87, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e dell’articolo 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’Ufficio.
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, svolgendo tre motivi. L’Agenzia delle Entrate replica con controricorso.
La Corte accoglie il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai mezzi accolti e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della contribuente. Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio di merito, condanna l’amministrazione finanziaria alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in euro 8.000,00, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario e d accessori come per legge.