Il GSE vince il contenzioso contro il Comune di Noceto per la concessione gestione di impianto fotovoltaico
Pubblicato il: 4/22/2024
Nel contenzioso, il Comune di Noceto è affiancato dagli avvocati Giorgio Pagliari e Matteo Sollini; il GSE S.p.A. è assistito dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese; Mano Energy S.r.l. è difesa dagli avvocati Alessandra Mari, Lukas Von Lutterotti e Germana Cassar.
Il Comune di Noceto stipulava in data 25 gennaio 2011 con l’ATI Solergy Holding AG - Evifacility s.r.l. un contratto di concessione di costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico (denominato Fotovoltaico Insieme), provvedendo anche ad acquisire la disponibilità dell’area occorrente alla sua realizzazione, in virtù di un diritto di superficie di durata ventennale costituito in data 22 novembre 2010.
Il Comune di Noceto dichiarava nelle due istanze presentate al GSE in qualità di Soggetto Responsabile (la prima in data 3 settembre 2011 avente ad oggetto “la sezione n. 1 di potenza pari a 352,11 kW, dell’impianto fotovoltaico denominato Impianto Fotovoltaico S. Margherita, di potenza totale pari a 3169,21 kW ubicato nel Comune di Noceto”; la seconda in data 19 gennaio 2012 avente ad oggetto “l’impianto fotovoltaico denominato Impianto Fotovoltaico S. Margherita, di potenza totale pari a 3169,21 kW”) che l’impianto, così realizzato, entrava in esercizio in data 19 agosto 2011.
Con nota del 17 maggio 2017 il Gestore comunicava al Comune di Noceto l’avvio di un procedimento di verifica ai sensi dell’art. 42 dlgs n. 28/2011, con richiesta di osservazioni e integrazioni documentali (nota prot. GSE del 2 ottobre 2018), cui dava riscontro la società Markas Energy s.r.l., subentrata all’ATI Solergy AG - Evifacility s.r.l. e concessionaria della gestione dell’impianto.
Con successiva comunicazione del 23 dicembre 2019 il GSE chiedeva al Comune di Noceto e a Markas Energy s.r.l. di fornire ulteriori chiarimenti circa l’impossibilità di considerare il Comune stesso quale Soggetto Responsabile ai sensi dell’art. 25 del D.M. 5 maggio 2011, in ragione del contratto di concessione di costruzione e gestione dell’impianto, e circa il collegamento dell’impianto alla rete, alla data dichiarata di entrata in esercizio, con una configurazione ridotta, cioè con una sola delle nove sezioni previste nella scheda tecnica finale dell’impianto allegata alla domanda di incentivi del 3 settembre 2011 (poi modificata da una nuova scheda tecnica allegata il 19 gennaio 2012), funzionando a potenza ridotta fino al 16 settembre 2011 (data di consegna dei tre trasformatori a marchio Tesar, installati in sostituzione di quelli originari non funzionanti).
Con provvedimento del 9 giugno 2022 il GSE, ritenendo che, malgrado il riscontro di Markas Energy s.r.l., non fossero stati forniti elementi per nuove e diverse valutazioni circa le difformità riscontrate, confermava i precedenti rilievi critici e riconosceva le tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011 relativamente alla tipologia installativa “altri impianti fotovoltaici”, esclusivamente alla sezione di potenza pari a 352,11 kW, entrata in esercizio in data 19 agosto 2011, disponendo la decadenza dai benefici tariffari per la restante parte di potenza pari a 2817,33 kW
Con ricorso al T.A.R. del Lazio il Comune di Noceto chiedeva l’annullamento di tale provvedimento. L’adito T.A.R., nella resistenza dell’intimata GSE s.p.a., con la sentenza segnata in epigrafe, ha accolto il ricorso limitatamente al motivo sub V e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha riconosciuto l’applicabilità delle condizioni di cui all’art. 25 D.M. 5 maggio 2011, respingendolo per il resto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così provvede: accoglie l’appello incidentale di GSE, nei sensi di cui in motivazione; respinge l’appello principale proposto dal Comune di Noceto; conferma la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione. Condanna il Comune di Noceto al pagamento in favore di GSE s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre accessori come per legge.