Rigettato il ricorso del Comune di Vitulazio per l'installazione di impianti per le telecomunicazioni
Pubblicato il: 4/22/2024
Nel contenzioso, il Comune di Vitulazio è affiancato dall'avvocato Renato Labriola; Wind Tre S.p.A. è assistita dall'avvocato Giuseppe Sartorio.
Con ricorso del 2021 la società Wind Tre s.p.a. chiedeva al Tar per la Campania l’annullamento: - della determinazione n. 198 del 19.5.2021 con la quale il Responsabile Area IV - Territorio e Urbanistica - del Comune di Vitulazio ha disposto l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 octies e nonies della l. 241/1990, dell’autorizzazione formatasi per silenzio assenso ex art. 87 d.lgs. 259/2003 sull’istanza presentata da Wind Tre s.p.a. il 21.4.2020 per realizzare un impianto per telecomunicazioni su terreno, contraddistinto in Catasto al fg.3 mappale 5342, ricadente in zona classificata dal PRG vigente come “S” (standard attrezzature pubbliche).
A sostegno dell’impugnativa venivano formulati vari motivi di ricorso sulla base di asserite violazioni nel procedimento amministrativo e nelle valutazioni dell'amministrazione resistente.
In primo grado si costituiva il Comune di Vitulazio eccependo la tardività del ricorso quanto all’impugnativa del regolamento comunale e del piano delle antenne; nonché l’infondatezza del ricorso anche nel merito, atteso che sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare l’inidoneità dei siti indicati dal Comune.
Con sentenza n. 5933/2021 il Tar per la Campania ha accolto in parte il ricorso e in parte lo ha dichiarato inammissibile.
Avverso la sentenza del Tar per la Campania n. 5933/2021 ha proposto appello il Comune di Vitulazio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il Comune di Vitulazio al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.