Respinto il ricorso di Sky Italia contro le sanzioni AGCom
Pubblicato il: 4/23/2024
Nel contenzioso, Sky Italia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Ottavio Grandinetti e Daniele Majori.
Con i ricorsi r.g. n. 2326/2018 e n. 5029/2018 proposti dinanzi al Tar Lazio, Sky Italia S.r.l. impugnava, rispettivamente, la delibera n. 496/17/CONS avente ad oggetto «Misure attuative delle disposizioni di cui all’articolo 1 comma 1-quater del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40», e la delibera n. 69/18/CONS avente ad oggetto «Diffida alla società Sky Italia s.r.l., in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali previste a partire dal 1 aprile 2018, al rispetto degli articoli 70 e 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e dell’articolo 1, commi 1-quater e 3-bis, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, in combinato disposto con l’articolo 6, dell’allegato A, alla delibera n. 519/15/CONS» e ogni altro atto connesso.
L’originaria società ricorrente deduceva: i) illegittimità costituzionale e comunitaria dell’art. 19-quinquiesdecies del d.l. 148/2017 introdotto in sede di conversione con la legge 4 dicembre 2017, n.172 e, dunque, dell’illegittimità, anche derivata, della delibera n.495/17/CONS che ne costituisce atto applicativo; ii) inapplicabilità a Sky della disciplina di settore di cui al d.lgs 1 agosto 2003, n. 259 con specifico riferimento al diritto di recesso, in quanto la società sarebbe estranea ai servizi di comunicazione elettronica, occupandosi invece della sola commercializzazione dei pacchetti televisivi.
Dopo aver riunito i ricorsi, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con sentenza n. 10083 del 2021 respingeva i gravami proposti, ritenendo che “le eccezioni di illegittimità costituzionale e comunitaria sollevate dalla ricorrente sono tutte manifestamente infondate e con esse le connesse censure di illegittimità derivata. Così anche infondate sono le censure sollevate con riferimento al provvedimento impugnato, che meritano l’integrale rigetto, dovendosi ritenere che la Sky Italia srl, in quanto operatore che offre servizi televisivi a pagamento rientra tra i soggetti destinatari della norma impugnata e della disciplina del codice delle comunicazioni elettroniche, così come anche l’intervento del Legislatore impugnato e le delibere adottate successivamente adottate dall’Autorità sono legittime e fondamentali per assicurare i diritti degli utenti relativi alla trasparenza delle informazioni in merito ai costi dei servizi offerti dagli operatori” e ritenendo conseguenzialmente legittima la diffida a procedere alla modifica delle condizioni contrattuali nonché la sanzione irrogata.
Contestando le statuizioni del primo giudice, Sky Italia S.r.l. ha proposto ricorso in appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori dovuti per legge. Spese compensate nei confronti delle parti non costituite.