Confermato l'accesso alle agevolazioni MISE per Lemco S.r.l.
Pubblicato il: 4/23/2024
Nella vertenza, Lemco S.r.l. è affiancata dagli avvocati Giovanni Ercole Moscarini e Giuseppe Roccioletti; Unicredit S.p.A. è assistita dagli avvocati Mario Sanino e Lorenzo Coraggio.
Oggetto di appello è la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, (Sezione Seconda) n. 00091/2020, d'accoglimento del ricorso proposto da Eurotermo S.r.l. e Lemco S.r.l. avverso il decreto di revoca in via di autotutela di agevolazioni del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy) il 2 novembre 2016 n. 6094 e notificato alle ricorrenti ad istanza di Unicredit S.p.A. in data 13 dicembre 2016.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, su richiesta di Unicredit S.p.A., gestore dell’istruttoria, ha revocato con il provvedimento oggetto di gravame le agevolazioni concesse alle imprese con D.M. n. 32 del 16.2.2006.
Il Tar ha accolto il ricorso. Sul rilievo che, in fase di controllo, il gestore ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per poter beneficiare dell’agevolazione, il Giudice di prime cure, accogliendo il primo motivo il primo motivo di ricorso denunciante la violazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990, ha qualificato l’atto impugnato come annullamento d’ufficio e non di revoca, con la conseguenza che è stato violato il termine di 18 mesi per assumere l’atto di autotutela; ovvero – ante novella del 2015 – il termine “ragionevole” previsto dalla disciplina allora vigente: sicché il provvedimento gravato risalente al 2.11.2016, a giudizio del Tar, non può ritenersi assunto “entro un ragionevole termine” a fronte dell’approvazione della graduatoria avvenuta il 7.6.2005 e della comunicazione della liquidazione dell’agevolazione di data 21.12.2006.
Appella la sentenza il Ministero dello sviluppo economico. Si sono costituite in giudizio Unicredit S.p.a. e Lemco S.r.l. – Società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Brescia n.166 del 22.11.2021.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese del grado di giudizio.