Accolti i ricorsi del Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone per i labori di manutenzione del tratto ferroviario Cassino-Pontecorvo
Pubblicato il: 4/23/2024
Nella vertenza, Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone è affiancato dall'avvocato Sandro Salera; il Comune di Piedimonte San Germano è assistito dall'avvocato Massimo Di Sotto; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è difesa dall'avvocato Sandro Mento.
La controversia riguarda il ponte cavalca ferrovia insistente su Via Pistillo Km 129+593 del Comune di Piedimonte San Germano, realizzato dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone (attualmente Consorzio industriale del Lazio, su cui infra, e comunque di seguito: “Consorzio”), nell’ambito dei lavori relativi al progetto denominato “PROG. SAI FR/746- Raccordo base ferroviario Agglomerato Cassino – Pontecorvo”.
Il Consorzio ha impugnato davanti al Tar Lazio –Latina l’ordinanza comunale contingibile e urgente n. 9 prot. 10444 del 29 ottobre 2019, con la quale il sindaco del Comune di Piedimonte San Germano ha ordinato, ai sensi degli artt. 50 e 54, il divieto di transito ai veicoli e ai pedoni sul ponte ferroviario nonché, al ricorrente in qualità di “proprietario dell’area” e a RFI “in qualità di esecutore dell’opera”, la messa in sicurezza dello stesso, censurando l’ordine, rivolto al Consorzio, di mettere in sicurezza l’opera.
Il Tar, con sentenza 16 dicembre 2020 n. 469, ha respinto il ricorso.
Il Consorzio ha appellato la sentenza con ricorso n. 2060 del 2021.
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato (di seguito: “RFI”) ha impugnato davanti al Tar Lazio – Latina la medesima ordinanza comunale contingibile e urgente n. 9 prot. 10444 del 29 ottobre 2019.
Il Tar, con sentenza 16 dicembre 2020 n. 470, ha accolto il ricorso, annullando in parte qua il provvedimento impugnato, cioè nella parte in cui RFI è indicata quale destinatario dell’ordine di messa in sicurezza nella qualità di “esecutore dei lavori”.
Il Consorzio ha appellato la sentenza con ricorso n. 2061 del 2021.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti: li riunisce; accoglie il ricorso n. 2060 del 2021 e per l’effetto, in riforma della sentenza n. 469 del 2020, accoglie il ricorso introduttivo e annulla l’atto impugnato nei limiti di cui in motivazione dichiara improcedibile il ricorso n. 2061 del 2021. Spese del doppio grado di giudizio compensate.