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Respinto il ricorso di Servizi Energia Trasporti per l'aggiudicazione del servizio di trasporto postale


Pubblicato il: 4/24/2024

Nella vertenza, Servizi Energia Trasporti S.r.l. è affiancata dall'avvocato Lodovico Visone; Poste Italiane S.p.A. è assistita dagli avvocati Angelo e Paolo Clarizia; Geddo Paolo e Geddo Roberto S.r.l. è difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani.

Oggetto della controversia è la procedura di gara indetta da Poste Italiane s.p.a. per la stipula di accordi quadro per il servizio di traporti postali e attività collegate afferenti alla rete locale, ambito territoriale del centro-nord (lotto 1), di cui risultava aggiudicataria la Geddo Paolo e Geddo Roberto s.r.l.

Avverso l’aggiudicazione e gli altri atti di gara proponeva ricorso, integrato da motivi aggiunti, la seconda classificata Servizi Energia Trasporti s.r.l. deducendo, in sintesi: che il bando non era conformato ai criteri CAM in relazione ai tipi di veicolo previsti; che, in tale contesto, l’offerta dell’aggiudicataria prevedeva esclusivamente l’impiego di mezzi bi-fuel e alimentati con combustibili fossili non convenzionali, in termini complessivamente difformi dai suddetti CAM, e il che ne avrebbe reso necessaria l’esclusione dalla gara; l’illegittimità dell’attribuzione dei punteggi, atteso che una consistente quota del punteggio conseguito dalla controinteressata (pari a 75/90) derivava da veicoli bi-fuel indisponibili sul mercato; inoltre, pur avendo la ricorrente offerto tre veicoli ibridi, non le era stato consentito in fase di gara spuntare la corrispondente casella.

La gara era stata dunque aggiudicata illegittimamente alla luce della possibilità data a una concorrente di offrire veicoli non disponibili sul mercato ma appannaggio appunto della stessa sola concorrente, come noto a Poste Italiane, che aveva in tal guisa predisposto un “bando fotografia” illegittimo.

Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza di Poste Italiane e della Geddo Paolo e Geddo Roberto s.r.l., dichiarava irricevibile il ricorso in quanto tardivamente proposto.

Avverso la sentenza ha proposto appello la Servizi Energia Trasporti deducendo la violazione di legge: art. 41 Cod. proc. amm.; eccesso di potere giurisdizionale: denegata giustizia; omissione di motivazione su di un punto fondamentale della decisione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.