Il CdS si pronuncia sul ricorso di TSM per l'aggiudicazione del servizio di manutenzione degli autobus in regime di full service
Pubblicato il: 4/26/2024
Nella vertenza, TSM S.r.l. è affiancata dagli avvocati Giovanni Luigi Machiavelli, Francesco Cocco Ortu e Giulio Steri; EAV - Ente Autonomo Volturno S.r.l. è assistito dall'avvocato Antonio Messina; CIMEP S.r.l. è difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini e Antonio Romano.
Sono controversi gli esiti della procedura aperta indetta il 2 agosto 2022 dall’Ente Autonomo del Volturno S.r.l. – EAV (di seguito, EAV) per l’affidamento del servizio di manutenzione degli autobus in regime di full service, relativamente al Lotto 1 (del valore di euro 5.042.500,00), cui hanno partecipato due sole concorrenti, la società TSM s.r.l. (seconda classificata con punti 49,50) e il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto tra la CIMEP S.r.l. (mandataria) e le società Eurobus S.r.l., Capacchione S.r.l. e Autocarrozzeria Puccillo & c. S.r.l. (di seguito per brevità “r.t.i. Cimep” o “Cimep”), risultato primo graduato con il punteggio complessivo di 97,93.
Con ricorso ritualmente notificato la T.S.M. impugnava il provvedimento di aggiudicazione del 30 dicembre 2022 in favore del suddetto RTI, nonché gli altri atti di gara (bando, disciplinare e allegata griglia di valutazione delle offerte, in uno ai verbali della commissione), domandandone l’annullamento. Formulava altresì domanda risarcitoria, in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
La ricorrente deduceva l’illegittimità degli atti impugnati.
Si costituivano in resistenza l’EAV e la Cimep la quale, oltre a invocare il principio del favor partecipationis e una certa genericità nella indicazione del requisito di cui al punto 2, pag. 2 del Disciplinare per sostenere la conformità alle prescrizioni di gara della certificazione di qualità posseduta, spiegava, a sua volta, ricorso incidentale con il quale deduceva che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere la TSM dalla gara per mancanza di un requisito essenziale di partecipazione, consistente nel fatturato specifico medio annuo riferito a servizi di manutenzione di autobus (non inferiore al 50% del valore del lotto per cui si partecipa) e, in seguito, proponeva anche motivi aggiunti avverso il provvedimento, medio tempore emesso dall’EAV e depositato in giudizio il 3 febbraio 2023, con cui, rispetto alle censure mosse nel ricorso incidentale, si accertava la sussistenza in capo alla TSM del requisito di partecipazione del fatturato.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, così provvede: a) respinge l’appello principale; b) dichiara improcedibile l’appello incidentale.