Estinto per perenzione il contenzioso tra Missagenet e AGCom
Pubblicato il: 4/24/2024
Nella vertenza, Messagenet S.p.A. è affiancata dagli avvocati Eutimio Monaco e Luca Rubinacci; Wind Tre S.p.A. è assistita dagli avvocati Gian Michele Roberti, Isabella Perego e Marco Serpone; Telecom Italia S.p.A. è difesa dagli avvocati Marco D'Ostuni e Marco Zotta.
Oggetto del presente giudizio è la delibera n. 185/13/Cons dell’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito “AGCOM”), recante “Mercato dei servizi di terminazione sms su singole reti mobili: definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari”, con cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito anche “Autorità”) ha accertato che il comparto all’ingrosso della terminazione di messaggi di testo (SMS) su rete mobile non fosse suscettibile di regolamentazione ex ante.
La delibera è motivata con riferimento al mancato soddisfacimento cumulativo dei tre criteri (c.d. triplo test) della: i) esistenza di forti ostacoli non transitori all’ingresso di nuovi soggetti nel mercato; ii) della presenza di caratteristiche del mercato tali da far ritenere che, “con il passare del tempo” (quindi in un’ottica prospettica), non si otterranno soddisfacenti condizioni di concorrenza; iii) della insufficienza delle regole di concorrenza a risolvere i cennati fallimenti di mercato; in particolare, l’Autorità ha ritenuto che, nel caso di specie, la seconda condizione non fosse soddisfatta.
L’odierna appellante ha impugnato tale delibera con ricorso straordinario al capo dello Stato, successivamente trasposto davanti al Tar, articolando sette distinti motivi, con cui ha lamentato, tra l’altro, profili di illogicità, carenza di motivazione e difetto di istruttoria.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello Messagenet contestando la sentenza laddove ha ravvisato il suo difetto di interesse al ricorso nonché riproponendo le censure di merito avverso il provvedimento impugnato.
Si sono costituite in giudizio, al fine di resistere all’appello, l’AGCOM nonché le società controinteressate Telecom e Wind. Quest’ultima, con memoria di costituzione tempestivamente depositata, ha altresì riproposto l’eccezione di perenzione del giudizio di primo grado già formulata davanti al Tar e rispetto alla quale il primo giudice non si è pronunciato. Analoga eccezione è stata sollevata, con memoria ex art. 73 c.p.a., da Telecom la quale non aveva sollevato tale eccezione in primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara estinto per perenzione il giudizio di primo grado. Spese compensate.