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Respinti i ricorsi di Essetifin e Lediant contro i provvedimenti AIFA in materia di prezzi ingiustificatamente gravosi


Pubblicato il: 4/27/2024

Nella vertenza, Essetifin S.p.A., Leadiant Biosciences Ltd e Leadiant Gmbh sono affiancate dagli avvocati Piero Fattori, Antonio Lirosi, Salvatore Spagnuolo, Alberto Pera e Carlo Edoardo Cazzato.

Le Società hanno proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 12230/2023, con cui il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma ha respinto il ricorso formulato avverso il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 30156 del 17.5.2022, e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compreso il provvedimento dell’Autorità del 6.8. 2020, di reiezione degli impegni presentati dalle Società ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 287/1990.

Con il provvedimento n. 30156/2022 l’Autorità aveva: i) deliberato che le Società Leadiant Biosciences Ltd. e Essetifin S.p.A. avevano imposto prezzi ingiustificatamente gravosi per la vendita al S.S.N. dell’Acido Chenodeossicolico Leadiant®, utilizzato per la cura della malattia rara denominata xantomatosi cerebrotendinea, in violazione dell’articolo 102 del T.F.U.E.; ii) ordinato alle Società Leadiant Biosciences Ltd. e Essetifin S.p.A. di porre in essere ogni adempimento volto alla definizione di prezzi non ingiustificatamente gravosi con riferimento all’Acido Chenodeossicolico Leadiant® e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione indicata al punto i); iii) ordinato alle Società Leadiant Biosciences Ltd. e Essetifin S.p.A. di dare comunicazione all’Autorità, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, delle iniziative poste in essere per ottemperare a quanto richiesto nella precedente lettera ii), trasmettendo specifica relazione scritta; iv) deliberato di irrogare, in solido, alle società Leadiant Biosciences Ltd. e Essetifin S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari a 3.501.020,13 (tremilionicinquecentounmilaventi/13).

L’Autorità aveva avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Leadiant per abuso di posizione dominante, contraria all’art. 102 T.F.U.E., sul mercato italiano della produzione e vendita di farmaci a base di CDCA, consistente, in estrema sintesi, nell’applicazione di un prezzo eccessivamente oneroso per il proprio farmaco orfano CDCA Leadiant® nel corso e all’esito delle negoziazioni con A.I.FA.

Le Società hanno proposto appello articolando sette motivi di ricorso e formulando, altresì, istanza di adeguate misure cautelari. Si sono costituite in giudizio l’A.G.C.M. e L’A.I.FA. chiedendo di respingere il ricorso in appello e la domanda cautelare.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti costituite le spese di lite del presente grado di giudizio.