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Cessata la materia del contendere nel contenzioso instaurato da European Broadcasting Company


Pubblicato il: 4/27/2024

Nel contenzioso, European Broadcasting Company S.r.l. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Ruta e Margherita Zezza; Associazione TV Locali, Espansione S.r.l., Videomedia S.p.A., Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., Rete7 S.p.A. sono assistite dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Franca Iuliano; ALPI e Radio TV sono difese dagli avvocati Aldo Loiodice, Isabella Loiodice e Carlo Edoardo Cazzato; TVP Italy S.r.l. è rappresentata dall'avvocato Domenico Siciliano.

European Broadcasting Company S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 02804/2020.

Vista la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, depositata in data 11 marzo 2024 da parte appellante; rilevato che con tale atto la parte appellante ha affermato come con le sentenze n. 7878/2022, 7880/2022 e 7881/2022 del 9 settembre 2022, il Consiglio di Stato, in accoglimento di gravame analogo a quello oggi in discussione, abbia annullato l’art. 6 comma 2 del DPR 146/2017 (scalino preferenziale) e che le amministrazioni appellate, in esecuzione delle suddette statuizioni e nel rilevato effetto erga omnes delle medesime, abbiano adottato nuovi provvedimenti di concessione dei benefici.

Atteso che, dinanzi alla dichiarazione espressa di parte appellante per cui “tali provvedimenti risultano integralmente satisfattivi della pretesa dedotta in giudizio dall’odierna ricorrente”, sussistono i presupposti per la declaratoria di improcedibilità dell’appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate.