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Accolto il ricorso di AE contro Imato S.r.l. in materia di imposte IRAP; IRES e IVA


Pubblicato il: 4/3/2024

Nella vertenza, Imato S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo è affiancata dall'avvocato Claudio Coggiatti.

Secondo quanto risulta dal ricorso e dagli atti di causa, la Impresa Costruzioni Rosso Geom. Francesco e Figli spa in liquidazione (poi Imato srl in liquidazione e in concordato preventivo) impugnava, con separati ricorsi, gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti per gli anni 2007, 2008 e 2009, fondati su una pluralità di rilievi e recanti maggiori imposte IRES, IRAP e IVA.

La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Torino, con due distinte sentenze, preso atto dell’annullamento parziale in autotutela da parte dell’Agenzia con riguardo all’IVA, accoglieva parzialmente i ricorsi.

Le sentenze venivano appellate dall’Agenzia delle entrate mentre la contribuente proponeva appelli incidentali.

La Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Piemonte, riuniti i gravami, con la sentenza indicata in epigrafe respingeva l’appello erariale e accoglieva parzialmente gli appelli incidentali dichiarando legittimo soltanto il rilievo dell’Ufficio relativo alla contabilizzazione alla voce “altri ricavi” dei proventi derivante da contratto di associazione in partecipazione con la Domogest, annullando per il resto gli accertamenti.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione di questa pronunzia affidandosi a sei motivi.

Accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.