Nestler Combustibili e Servizi vince in cassazione in materia di recupero IVA nei servizi di bunkeraggio carburanti
Pubblicato il: 4/5/2024
Nel contenzioso, Nestler Combustibili e Servizi S.r.l. (già BLC Combustibili s.r.l. e già Bartolomeo La Cava Combustibili s.r.l.) è affiancata dagli avvocati Guglielmo Maisto e Giulia Paroni Pini.
La CTP di Messina accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Bartolomeo La Cava Combustibili s.r.l., contro l’avviso di accertamento, riguardante il recupero dell’IVA, relativa al rifornimento di carburante (bunkeraggio), effettuato dalla predetta contribuente, in esenzione d’imposta, ai sensi degli artt. 68, comma 1, lett. a) e 8-bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel porto di Messina in data 18.06.2007 sullo yacht “Force Blue”, di proprietà della Autumn Sailing Ltd, ritenendo non dovute le sanzioni.
Con la sentenza n. 226/10/2021, la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e accoglieva quello proposto dalla società contribuente, annullando l’avviso di accertamento impugnato, anche nella parte relativa all’IVA.
In particolare, la contribuente aveva dimostrato, mediante la produzione di contratti di noleggio, conclusi dalla Autumn Sailing Ltd, proprietaria dell’imbarcazione “Force Blue”, in relazione ai quali non era stata contestata la mancata registrazione e, quindi, la mancanza di data certa, e di bonifici bancari per importi “di una certa entità e stabilità”, effettuati in favore della predetta proprietaria, con causali indicanti il noleggio, che detta imbarcazione era stata utilizzata anche per scopi imprenditoriali, tra cui il noleggio con equipaggio e, quindi, legittimamente aveva beneficiato dell’esenzione d’imposta.
La predetta attività di noleggio era stata provata in occasione del rifornimento oggetto di ripresa, in quanto dalla causale dei bonifici bancari, aventi data certa, si evinceva che la sosta nel porto di Messina era solo una tappa intermedia per effettuare il rifornimento di carburante, dopo la conclusione dell’attività di noleggio con equipaggio, della durata di 13 giorni, nel porto di Marmaris, a cui aveva fatto seguito un altro noleggio nel porto di Tropea.
L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La società contribuente resisteva all’impugnazione con controricorso, illustrato con memoria.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.