Rigettato il ricorso di AE contro Autorità Portuale di Messina in materia di cartella di pagamento IRPEG
Pubblicato il: 4/11/2024
Nella vertenza, l'Autorità Portuale di Messina è affiancata dall'avvocato Giovanni Fiannacca.
L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti dell’Autorità Portuale di Messina, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. – pronunciandosi quale giudice di rinvio a seguito della ordinanza n. 20446 del 2013 di questa Corte – ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Messina che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed avente ad oggetto la maggiore Irpeg dovuta per l’anno di imposta 1997.
L’Ufficio, a seguito di controllo automatizzato, recuperava a tassazione l’importo di lire 189.569.000 (pari ad euro 97.904,22). In particolare, non riconosceva l’importo di lire 108.128.000 pari a ritenute d’acconto subite su interessi bancari e crediti dell’anno 1997 e recuperava l’importo di lire 81.441.000 assumendo che la contribuente aveva indebitamente corrisposto l’Irpeg facendo applicazione dell’aliquota ridotta alla metà prevista dagli artt. 6 e 11 d.P.R. n. 601 del 1973, pur non avendo i requisiti ivi previsti.
Proponeva ricorso l’Autorità portuale assumendo che l’Ufficio non poteva ricorrere alla procedura di cui all’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per disconoscere l’aliquota agevolata applicata né per disconoscere ritenute e crediti esposti in dichiarazione. Eccepiva, altresì, la decadenza dall’azione di riscossione stante la tardività della notifica. Nel merito, affermava il diritto a beneficiare dell’aliquota agevolata essendo Azienda di Stato ex art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973 e l’illegittimità dell’ulteriore recupero in ragione di ritenute e crediti inspiegabilmente disconosciuti dall’Ufficio.
La C.t.p. accoglieva il ricorso affermando che l’Ufficio non avrebbe potuto emettere cartella ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, ma avrebbe dovuto emettere avviso di rettifica motivato; che l’Autorità Portuale rientrava tra le Aziende di Stato ed aveva diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta alla metà. Rigettava, invece, il motivo con il quale la contribuente aveva eccepito la notifica della cartella oltre il termine di decadenza di cui all’art. 36-bis cit., ritenendolo termine ordinatorio.
Avverso detta sentenza spiegava appello l’Ufficio ribadendo che l’Autorità portuale non rientrava tra i soggetti che potevano beneficiare dell’aliquota ridotta e che quanto alla seconda ripresa la decisione dei giudici non era supportata da documentazione probatoria idonea a suffragare l’illegittimità dell’operato dell’Ufficio. L’autorità portuale resisteva con controdeduzioni nelle quali ribadiva l’illegittimità di entrambe le riprese.
La C.t.r., con la prima pronuncia, accoglieva l’appello dell’Ufficio evidenziando che la contribuente non rientrava tra i soggetti beneficiari della riduzione di imposta di cui all’art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973.
Detta sentenza veniva annullata con rinvio da questa Corte la quale riteneva fondato il motivo di ricorso con il quale l’Autorità portuale aveva contestato la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ed evidenziava che la C.t.r. non aveva esaminato l’eccezione relativa all’illegittimo ricorso alla procedura automatizzata di cui all’art. 36-bis cit. sollevata dalla contribuente in entrambi i gradi del giudizio ed oggetto di espressa pronuncia da parte della C.t.p.
La C.t.r., pronunciandosi quale giudice del rinvio, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello dell’Ufficio e confermava l’annullamento della cartella, stante l’irregolarità della procedura di contestazione e, dunque, prescindendo dalla sussistenza, nel merito, dei presupposti per beneficiare dell’aliquota agevolata.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 6.000,00 per compensi, oltre il 15 per cento per rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.