Rigettato il ricorso di Maranese Immobiliare contro AE
Pubblicato il: 4/12/2024
Nella vertenza, Maranese Immobiliare S.r.l. è affiancata dagli avvocati Riccardo Vianello e Giuseppe Marini.
La CTP di Vicenza rigettava i ricorsi riuniti proposti dalla Maranese Immobiliare s.r.l. avverso diverse cartelle di pagamento, riguardanti imposte dirette e IVA, in relazione agli anni 2009 e 2010.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR del Veneto rigettava l’appello proposto dalla società contribuente, rilevando che le norme applicabili al caso in esame sono quelle previste dagli artt. 2506-quater, ult. comma, cod. civ. e 15 del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo le quali, nel caso di scissione di società, responsabili per i debiti, compresi quelli tributari, sono in solido sia la società risultante dalla trasformazione che quella originariamente obbligata; l’art. 173, commi 12 e 13 del TUIR, invocato dalla contribuente, non si riferisce ai debiti, bensì al diverso tema dell’individuazione del soggetto obbligato agli adempimenti tributari (tenuta della contabilità, dichiarazioni annuali, ecc.) per i periodi di imposta anteriori alla scissione; l’agente della riscossione può emettere e notificare cartelle di pagamento anche nei confronti di soggetti diversi da quelli a carico dei quali è stata effettuata l’iscrizione a ruolo, in conformità alle disposizioni sulla responsabilità per debiti tributari, senza che sia necessaria un’ulteriore attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a quattro motivi. L’ADER resisteva con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la Maranese Immobiliare s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate – Riscossione delle spese liquidate in complessivi euro 18.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.