Accolto il ricorso di SKF GmbH contro l'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il: 4/13/2024
Nel contenzioso, SKF GmbH è affiancata dagli avvocati Eugenio della Valle e Tullio Elefante.
La CTP di Pescara accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla società di diritto tedesco SKF GmbH avverso l’avviso di accertamento con il quale, in relazione ad alcune operazioni di cessione intracomunitaria, era stata recuperata a tassazione l’IVA per l’anno 2011, annullandolo limitatamente alle operazioni per le quali erano stati prodotti i CMR e i DDT.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara rigettava l’appello proposto dalla società contribuente, rilevando, per quanto qui interessa, che l’effettiva consegna dei beni nello Stato UE di destinazione doveva essere provata dal CMR o dal documento di trasporto, il cedente doveva conservare gli elenchi INTRASTAT, le fatture, la documentazione bancaria e quella attestante gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione e al trasporto dei beni in un altro Stato membro.
In mancanza del CMR, è applicabile il principio affermato con riferimento alle cessioni extracomunitarie, secondo il quale la prova dell’esportazione non può essere fornita da documentazione di origine privata; la documentazione fornita dalla contribuente, in relazione alle operazioni per le quali il primo giudice non aveva annullato l’atto impositivo, non era sufficiente a provare che la merce avesse raggiunto lo Stato membro destinatario.
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a tre motivi, illustrati con memoria. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, con riferimento al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.