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Accolto l'appello del Circolo Bocciofilo Flaminio per la concessione dell'impianto sportivo di Borghetto Flaminio


Pubblicato il: 4/26/2024

Nel contenzioso, il Circolo Bocciofilo Flaminio è affiancato dagli avvocati Enrico Lubrano e Filippo Lubrano; Roma Capitale è assistita dall'avvocato Sergio Siracusa.

Con il ricorso introduttivo del giudizio proposto dinanzi al Tar per il Lazio, l’appellante Società Sportiva Dilettantistica a r.l. Circolo Bocciofilo Flaminio (di seguito anche Bocciofilo o Bocciofilo Flaminio), concessionario dell’impianto sportivo esistente all’interno del c.d. Borghetto Flaminio, in via Flaminia, 86, ha impugnato la determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma II, dell’8 luglio 2016, notificata al Bocciofilo in data 26 luglio 2016, di sospensione immediata dei lavori in corso relativamente all’intero impianto sportivo gestito dal Bocciofilo (in particolare, in relazione ai 5 manufatti ivi insistenti); i presupposti atti del procedimento, ovvero, in particolare, la Relazione di Roma Capitale, Municipio II, Unità Tecnica, S.U.E., 24 giugno 2016, prot. n. 67769 e la comunicazione della Polizia locale di Roma Capitale U.O. II Gruppo “Parioli”, 4 luglio 2016, prot. n. 70652, riportante l’esito dell’accertamento tecnico.

Il Tar per il Lazio, Sezione Seconda Ter, con la sentenza n. 6375 del 29 maggio 2017, ha respinto il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, per cui il Bocciofilo Flaminio ha interposto il presente appello.

La sentenza del Tar Lazio n. 6375 del 2017 sarebbe illegittima, in quanto in parte, ha rigettato in modo erroneo le doglianze proposte dal ricorrente; in parte, ha illegittimamente omesso di pronunciarsi su alcuni dei motivi di impugnazione.

L’Amministrazione ha contestato al Bocciofilo appellante di avere realizzato dei manufatti con un titolo edilizio asseritamente inidoneo rispetto alla prescrizione di legge (SCIA o super DIA utilizzate, rispetto al permesso di costruire che sarebbe stato necessario secondo l’Amministrazione) e, in queste situazioni, sarebbe onere dell’Amministrazione attivarsi con gli ordinari poteri di controllo previsti dall’art. 19 della legge n. 241 del 1990 entro i trenta giorni prescritti oppure, alla loro scadenza, entro il termine previsto dall’art. 21-nonies.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. n. 4732 del 2017) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla i provvedimenti di Roma Capitale di sospensione dei lavori in data 8 luglio 2016 e di demolizione in data 18 ottobre 2016.