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Respinto il ricorso di Servizi Ospedalieri S.p.A. per il servizio di sterilizzazione con fornitura di strumentario chirurgico


Pubblicato il: 4/26/2024

Nel contenzioso, Servizi Ospedalieri S.p.A. è affiancato dagli avvocati Enza Maria Accarino, Gaetano Di Giacomo e Fausto Troilo; la AUSL di Viterbo è assistita dall'avvocato Elaine Bolognini.

La Servizi Ospedalieri S.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo del RTI con la mandante Hospital Service S.r.l., agiva dinanzi al T.A.R. per il Lazio (con ricorso iscritto al n. 16976/2023 di R.G.) per l’annullamento del provvedimento di esclusione, alla stessa comunicato in data 12 dicembre 2023, dalla “Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento del service di sterilizzazione con fornitura di strumentario chirurgico ed attività connesse per la ASL Viterbo”, indetta con delibera n. 492 del 23 giugno 2023 dall’ASL di Viterbo: procedura da espletare tramite Piattaforma regionale “STELLA” secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Premesso che la ricorrente si era posizionata al primo posto nella graduatoria di gara, con il punteggio totale di 91,60, mentre al secondo posto si era classificato il RTI Adapta Processi Industriali per l’Igiene e la Sterilizzazione S.p.a. – Servizi Italia S.p.a. – Steris S.p.a. (con il punteggio totale di 85,29, ed al terzo posto Steritalia S.p.a., con il punteggio totale di 84,75, l’impugnata determinazione escludente era stata adottata dalla stazione appaltante “per mancanza nella offerta economica della indicazione dei costi della manodopera di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 come espressamente previsto all’art. 18 punto b) del Disciplinare di gara”.

A sostegno della proposta domanda di annullamento, la ricorrente evidenziava che i files allegati al disciplinare in formato .xls e .pdf, che il concorrente avrebbe dovuto utilizzare ai fini della predisposizione e presentazione dell’offerta economica, non prevedevano alcuna area/voce in cui indicare i costi della manodopera, al pari del portale in cui andavano inseriti i dati o manualmente oppure compilando il file .xls e caricandolo a sistema.

Il T.A.R. adito, con la sentenza (pronunciata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.) n. 1042 del 22 gennaio 2024, ha ritenuto l’infondatezza del ricorso, di cui ha conseguentemente statuito la reiezione.

La sentenza suindicata costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l’appello in esame, dalla originaria ricorrente.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, respinge l’appello. Spese del giudizio di appello compensate.