Respinto il ricorso di Fuorinroma contro Roma Capitale
Pubblicato il: 4/26/2024
Nel contenzioso, Fuorinroma S.r.l. è affiancata dall'avvocato Franco Carlini; Roma Capitale è assistita dall'avvocato Michele Memeo.
La Fuorinroma s.r.l., titolare di esercizio di vicinato e gastronomia calda in Roma, via dei Serpenti, impugnava in primo grado la d.d. dell’11 luglio 2019 (unitamente agli atti correlati, anche di natura generale, fra cui la D.A.C. n. 47 del 2018 in parte qua) con cui Roma Capitale aveva disposto la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande abusivamente intrapresa presso il locale destinato ad esercizio di vicinato.
Deduceva al riguardo la ricorrente, in sintesi: l’illegittima applicazione dell’art. 5 D.A.C. n. 47/2018 (che stabilisce la percentuale massima di spazio destinabile al consumo e le relative modalità) prima del suo ingresso in vigore; l’insussistenza, nella specie, di elementi materiali tali da far desumere la sussistenza di un “servizio assistito”, contestando al riguardo anche le risultanze dei sopralluoghi eseguiti; l’illegittimità delle circolari del Mise richiamate dal provvedimento in relazione alla nozione di “servizio assistito”; la violazione della effettività del contraddittorio procedimentale.
Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza di Roma Capitale, dava conto dell’intervenuto annullamento giudiziale dell’art. 5 D.A.C. n. 47/2018 sulla regolazione degli esercizi di vicinato giusta sentenze n. 139 e 141 di questo Consiglio di Stato, dichiarando conseguentemente improcedibile per difetto d’interesse la domanda volta all’annullamento di tale art. 5 della D.A.C.; per il resto respingeva il ricorso, ritenendo, sulla base del più recente orientamento sulla nozione funzionale di “servizio assistito”, che nella specie esso sia ravvisabile in considerazione degli ampi spazi destinati alle sedute e appoggi, della vendita a pezzo e non a peso, della preparazione di taglieri privi dell’indicazione del peso degli affettati, dell’offerta anche di vino e birra, della preparazione di pasti già pronti al consumo, dell’assenza di bilancia funzionale e in uso.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Fuorinroma. Resiste al gravame Roma Capitale, chiedendone la reiezione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; Condanna l’appellante alla rifusione delle spese, che liquida nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore di Roma Capitale.