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Cessata la materia del contendere tra Loritello Wind e il Comune di Rotello


Pubblicato il: 4/27/2024

Nel contenzioso, Loritello Wind S.r.l. è affiancata dall'avvocato Francesco Paolo Francica; il Comune di Rotello è difeso dall'avvocato Antonio Guida.

La società Loritello Wind s.r.l. in liquidazione ha chiesto che venisse ordinato al Comune di Rotello di ottemperare alla sentenza di questa Sezione n. 2028/2018, pubblicata in data 30 marzo 2018.

Ha dichiarato di essere subentrata nella Convenzione del 7 febbraio 2007, rep. n. 384, registrata al n. 70 del 26 febbraio 2007, per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (eolica) ubicato nel territorio del Comune di Rotello e denominato Parco Eolico, e di aver versato al Comune di Rotello (come previsto dalla Convenzione) la somma complessiva pari ad euro 600.000,00 (di cui 15.000,00 a titolo di versamento una tantum), importo che era stato previsto quale anticipo del canone dovuto a decorrere dall’intervenuta realizzazione ed entrata in esercizio del Parco Eolico.

Per motivi sopravvenuti, non imputabili alla predetta società, il Parco Eolico non è stato realizzato; conseguentemente, la predetta società ha richiesto al Comune di Rotello la restituzione delle somme versate a titolo di anticipo; il Comune di Rotello non ha provveduto alla restituzione di quanto dovuto.

Su istanza della società Loritello Wind s.r.l., il T.a.r. per il Molise ha emesso il decreto ingiuntivo n. 85/2015 intimando al Comune la restituzione delle somme introitate; il Comune di Rotello ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo; con sentenza n. 534/2016, il T.a.r. per il Molise ha parzialmente accolto l'atto di opposizione.

Con sentenza n. 2028/2018, il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha accolto in parte l’appello principale proposto dal Comune e in parte l’appello incidentale proposto dalla società appellata, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del T.a.r Molise n. 534/2016, ha dichiarato il diritto della società Loritello Wind s.r.l. in liquidazione a ripetere le somme erogate al Comune (ad esclusione della somma di euro 15.000,00, di natura forfettaria), disponendo la compensazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

Con nota depositata in data 17 novembre 2023, il difensore della parte ricorrente ha evidenziato che: “Nelle more del giudizio in parola, il Comune ha provveduto a versare la somma di denaro dovuta a favore della ricorrente, facendo dunque cessare la materia del contendere".

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dichiara la cessazione della materia del contendere.