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Danieli vince al TAR Lecce per l'affidamento della costruzione ed avviamento di un preridotto con idrogeno verde nell'ex stabilimento ILVA di Taranto


Pubblicato il: 4/5/2024

Nel contenzioso, Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. è affiancata dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola; DRI D'Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e David Astorre; Paul Wurth Italia S.p.A. è difesa dall'avvocato Marcello Clarich.

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. ha ottenuto una importante vittoria nel giudizio per l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti di gara relativi all’affidamento dell’appalto Pnrr dal valore di circa 1 miliardo di euro per l’impianto di preridotto con idrogeno verde da 2 milioni di tonnellate annue, da realizzarsi nello stabilimento dell’ex Ilva di Taranto.

In particolare, con la predetta sentenza, il Tar Puglia – Lecce ha sancito l’applicabilità del Codice dei contratti pubblici alla procedura bandita da Dri D’Italia, circostanza che era stata contestata dalla stazione appaltante, e ciò sia per espressa previsione normativa (ex art. 1, comma 1-quater del D.L. n. 142/2019, come modificato dal D.L. 144/2022), sia per via della natura di organismo di diritto pubblico della predetta società.

Nel merito, il Tar ha rilevato che le disposizioni di gara richiedevano agli offerenti un’offerta di tipo “Epc” (engineering, procurement, construction) chiavi in mano e che, al contrario, l’aggiudicataria Paul Wurth aveva presentato un’offerta di tipo “Ep” (engineering, procurement), non conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante, poiché difettosa della previsione, sotto il profilo tecnico ed economico, di una delle fasi in cui si articola la commessa in questione, ossia quella della costruzione dell’impianto.

Pertanto, il Tar ha affermato che, riscontrata la macroscopica mancanza di un elemento indispensabile nell’offerta della controinteressata, la stazione appaltante ne avrebbe dovuto disporre l’esclusione dalla procedura di gara. Il Tar ha dunque annullato l’aggiudicazione e tutti gli atti della procedura competitiva ed ha affermato che il contratto non può essere stipulato da Dri D’Italia con la controinteressata.