Carenza di interesse nel ricorso di Agenzia Ippica Cento per l'istallazione di sale giochi vicino a luoghi sensibili
Pubblicato il: 4/27/2024
Nel contenzioso, Agenzia Ippica Cento S.r.l. è affiancata dagli avvocati Filippo Lattanzi e Andrea Meneghello; Regione Emilia Romagna è difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti; il Comune di Cento è assistito dall'avvocato Silvia Marzot.
L’Agenzia Ippica Centro s.r.l. ha interposto appello per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00607/2022 che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento dei provvedimenti regionali e comunali con i quali è stato disposto il divieto d’istallazione delle sale giochi a distanza di 500 metri dai luoghi sensibili indicati dall’art. 6, comma 2-bis, L.R. n. 5/2013 (cd. distanziometro).
Rilevato che con nota depositata in data 22 febbraio 2024 l’appellante ha dichiarato di avere cessato l’attività e di non avere pertanto più interesse alla decisione dell’appello che ha chiesto di definire con sentenza, in rito, di improcedibilità, con compensazione delle spese del grado.
Rilevato che la Regione Emilia Romagna, nel prendere atto delle richieste dell’appellante, ha insistito per la condanna al pagamento delle spese del grado.
Rilevato che l’appello è improcedibile avendo l’appellante dichiarato di non avere più interesse alla sua decisione per intervenuta cessazione dell’attività. Rilevato che, essendo cessata l’attività in pendenza del giudizio di appello, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del grado tra tutte le parti costituite.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.9884/2022 R.G.), lo dichiara improcedibile e compensa le spese di giudizio del grado tra tutte le parti costituite.