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Improcedibilità del ricorso di Terme Cappetta contro la Regione Campania


Pubblicato il: 4/29/2024

Nel contenzioso, Terme Cappetta S.a.S. è affiancata dall'avvocato Andrea Di Lieto; Regione Campania è difesa dall'avvocato Tiziana Monti.

La controversia riguarda il decreto dirigenziale della Regione Campania 7 febbraio 2012 n. 120, avente ad oggetto il diniego della richiesta di rinnovo della concessione per lo sfruttamento di uno giacimento di acque termali (denominato “Pruno Sottana”) situato nel Comune di Contursi Terme.

Antonia Cappetta & C. s.a.s., titolare della concessione, ha impugnato il diniego, oltre che la delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 671 del 6/12/2011 nella parte in cui si prevede che l’attività di sfruttamento delle acque terminali debba essere oggetto di procedura concorsuale.

Il Tar Campania – Salerno, con sentenza 12 febbraio 2021 n. 411, ha dichiarato il ricorso improcedibile.

La società ha appellato la sentenza con ricorso n. 7202 del 2021.

Nel corso del giudizio Antonia Cappetta & C. s.a.s. ha dichiarato, con memoria depositata in data 27 marzo 2024, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso in appello. “Ciò perché la Regione Campania col Decreto dirigenziale n. 1 dell’8.1.2024 ha accolto la richiesta di rinnovo della concessione di acque termali avanzata dalla soc. appellante sin dal 27 luglio 2010 e reiterata nell’agosto 2019 ed ha conferito il rinnovo della concessione per quindici anni”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Condanna parte appellante a rimborsare alla Regione Campania le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.