Rigettato l'appello di Milanofiori 2000 e Bright S.r.l. relativo agli obblighi dericanti da Piano Particolareggiato D4
Pubblicato il: 4/29/2024
Nel contenzioso, Milanofiori 2000 S.r.l. e Bright S.r.l. sono affiancate dagli avvocati Roberto Invernizzi e Maria Alessandra Sandulli; il Comune di Assago è assistito dagli avvocati Giovanni Brambilla Pisoni e Luigi Manzi.
La vicenda controversa inizia il 18 aprile del 2005, allorquando il Comune di Assago, in provincia di Milano, stipulò con la Milanofiori 200 S.r.l. e la Bright S.r.l. (“parte appellante”) una Convenzione Urbanistica attuativa del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica (PPD4), relativo al comparto in loro proprietà classificato dal previgente P.R.G. del Comune di Assago come Zona D4 – terziaria di livello comprensoriale di espansione (PPD4), che era a sua volta già contemplato dal PRG approvato nel 1989, ai sensi della legge urbanistica e della legge regionale Lombardia n.51 del 1975.
Al primo accordo seguirono due varianti; infatti, con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 16 maggio del 2008, l’Amministrazione comunale approvò la prima variante del PPD4 e, il successivo 3 giugno, le parti concordarono una variante della Convenzione, quindi, il 30 giugno del 2011, dopo sopravvenute modifiche al PRG, le parti si accordarono per una Seconda Variante alla Convenzione.
La materia del contendere riguarda le contestazioni sollevate avverso le suddette due varianti, delle quali la parte appellante chiede, specificamente, dichiararsi la nullità nella parte in cui hanno addossato obblighi più gravosi a suo carico in riferimento agli oneri di urbanizzazione. Segnatamente quelli atti le hanno imposto il pagamento di detti oneri nella misura di euro 77.000.000,00 (eurosettantasettemilioni,00) ossia di notevolissima entità, superiore, di ben 50.000.000,00 (cinquantamilioni) di euro a quella tabellare che corrisponde ad euro 27.000.000,00 (euroventisettemilioni) non originariamente contemplati, non previsti né prevedibili, secondo la parte appellante alla luce della normativa vigente, né di quanto previsto dal piano particolareggiato originariamente approvato.
La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante ha chiesto, in via principale, l'accertamento e la declaratoria della nullità parziale ex artt. 23 Cost., 28 l. 1150/1942, 46 l.r. 12/2005 e 11 l. 241/1990 anche in relazione agli artt. 1418, 1325 comma 1 n. 2, 1343 e 1344 c.c. delle Convenzioni nella parte in cui addossano loro obblighi superiori a ciò che la legge permette nel quadro di un piano particolareggiato (p.p.) conforme a legge e p.r.g., con conseguente condanna del resistente a rifondere quanto già prestato dalle ricorrenti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00).