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Il CdS si pronuncia relativamente alla realizzazione e gestione dei punti di attracco fuori la Laguna di Venezia


Pubblicato il: 4/30/2024

Nel contenzioso, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è affiancata dagli avvocati Stefano Zunarelli e Vincenzo Cellamare; Duferco Italia Holding S.p.A. è assistita dagli avvocati Enrica Croci e Francesco Turrini Dertenois.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha chiesto chiarimenti, ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., in merito alle modalità attraverso le quali dare ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 8181, pubblicata in data 5 settembre 2023 e non notificata, con la quale sono stati confermati i capi della sentenza del T.a.r. per il Veneto n. 612 del 2022 che hanno annullato gli atti indittivi della procedura, pubblicata il 29 giugno 2021, avente a oggetto “Concorso di idee - realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della Laguna di Venezia (decreto legge 1.4.2021, n. 45 convertito in legge 17.5.2021, n. 75)”, limitatamente alla parte in cui gli stessi, nel fornire le indicazioni tecniche per la predisposizione delle proposte progettuali individuavano l’ubicazione dei punti di attracco delle navi in ambito esterno alle “acque protette della Laguna di Venezia”, precisando che per “acque protette” dovessero intendersi le superfici interne alla Conterminazione Lagunare di Venezia, ai sensi del decreto ministeriale dell’allora Ministro dei lavori pubblici n. 9/1999, a sua volta adottato in attuazione dell’art. 2 della legge n. 366 del 1963.

L’Autorità ha esposto che nelle more del giudizio di appello è entrato in vigore il d.P.R. n. 148 del 2022, “Modifiche all’articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435”, che ha introdotto all’articolo 1, comma 1, alla lettera a) dopo il punto 1, il punto 1 bis che reca una definizione del concetto di “acque protette della Laguna di Venezia”, dovendo intendersi per tali “le acque portuali di Venezia e di Chioggia ricadenti all’interno della conterminazione della laguna di Venezia di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366”.

Secondo la prospettazione dell’Autorità tale sopravvenienza normativa avrebbe una ricaduta immediata sull’esecuzione della pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dovendo necessariamente chiarirsi in che modo l’ottemperanza possa salvaguardare, al tempo stesso, il giudicato e la doverosa applicazione della normativa attualmente vigente con riferimento alla definizione della nozione di “acque protette della Laguna di Venezia”.

L’Autorità ha correttamente adito il Consiglio di Stato per ottenere chiarimenti su come dare esecuzione alla sentenza n. 8181 del 2023.

Dalla lettura della sentenza n. 8181 del 2023 non sussiste, pertanto, alcun dubbio circa il fatto che il giudice di appello abbia condiviso la definizione di acque protette della Laguna di Venezia come ricostruita dal giudice di primo grado e che sulla scorta di tale circostanza ha confermato la “sentenza impugnata ove ha annullato gli atti indittivi del concorso di idee in parola, nella parte in cui dispongono la collocazione dei punti di attracco in ambito esterno alle “acque protette della Laguna di Venezia”, precisando che per “acque protette” si intendono tutte le superfici interne alla Conterminazione Lagunare di cui al d.m. LL.PP. n. 9/1999”.

Ne discende, quindi, quanto alle soluzioni prospettate dall’Autorità che non occorre procedere all’annullamento, in parte qua, degli atti indittivi del “Concorso di idee” a suo tempo bandito, essendo tale annullamento uno degli effetti della sentenza n. 8181 del 2023.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto ai sensi dell’art. 112, comma 5, c. p. a., rende i chiarimenti nei sensi di cui in motivazione.