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Respinto il ricorso del Consorzio Primo Nomine per l'affidamento del servizio di biglietteria presso il parco archeologico del Colosseo


Pubblicato il: 4/29/2024

Nel contenzioso, il Consorzio Stabile Primo Nomine è affiancato dagli avvocati Domenico Gentile e Patrizio Leozappa; Consorzio Nazionale Servizi è assistito dagli avvocati Rocco Notarnicola, Aristide Police, Fabio Cintioli e David Astorre; Soc. Coop Culture è difesa dagli avvocati Aldo Sandulli e Benedetto Cimino.

Primo Nomine Consorzio Stabile ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, avverso la determinazione di aggiudicazione della ‘Gara di appalto per l’affidamento del servizio di biglietteria presso il Parco archeologico del Colosseo per conto del Ministero della cultura’, indetta dalla Consip s.p.a. per conto del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Speciale del Parco Archeologico del Colosseo. La gara in questione ha ad oggetto il servizio di biglietteria per il Parco Archeologico del Colosseo, il cui contratto è stato in regime di proroga tecnica fino al 1.10.2023. All’esito della procedura di gara, il Consorzio ricorrente si è posizionato al secondo posto della graduatoria. La procedura è stata aggiudicata al RTI costituito da C.N.S. (mandatario) e M.I.D.A. Informatica s.r.l. (mandante).

Con il ricorso di primo grado il Consorzio Primo Nomine ha dedotto che l’aggiudicazione sarebbe viziata sotto plurimi profili, attinenti sia alla supposta carenza dei requisiti speciali e generali fissati dalla lex specialis per l’accesso alla procedura selettiva, che al rispetto della clausola speciale e alla congruità dei costi indicati in offerta per la manodopera. Contesta il mancato possesso, in capo al C.N.S., dei requisiti di capacità tecnico – organizzativa fissati dal bando, per come ulteriormente declinati dal par. 5 del disciplinare di gara, e il mancato rispetto della clausola sociale, che nel piano di riassorbimento ha previsto la riassunzione di sole 73 unità. Contesta inoltre la congruità dei costi per manodopera indicati in offerta, come ulteriormente declinati nelle successive dichiarazioni rese su richiesta della stazione appaltante.

Il RTI C.N.S. avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per violazione dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, oltre che per falsa dichiarazione ex art. 80, comma 5, lett. c), c-bis, e f-bis, in relazione alla sussistenza di irregolarità nel pagamento dei tributi, risalente in capo alla consorziata esecutrice soc. coop. Zoe.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 13441 del 2023, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del grado a favore del Ministero della Cultura, della Consip s.p.a. e del C.N.S., da liquidarsi in euro 5.000,00 (cinquemila/00) a favore di ciascuna parte processuale, oltre accessori di legge se dovuti. Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra l’appellante e la Società Cooperativa Culture.