Accolti i ricorsi del Ministero della Cultura relativi all'accesso ai contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo
Pubblicato il: 4/30/2024
Nel contenzioso, Associazione Culturale Assoteatro e Associazione Sergej Rachmaninov sono affiancate dall'avvocato Francesca D'Addario.
Con ricorso iscritto al n. 12762/2022 R.R. l’Associazione Culturale Assoteatro (di seguito Assoteatro) impugnava dinanzi al Tar per il Lazio la mancata ammissione ai contributi stanziati dal Ministero della Cultura per l’anno 2022 (triennio 2022-2024), a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per la Sezione «Festival di teatro Prime istanze triennali» (procedura alla quale aveva chiesto di partecipare per il finanziamento del Progetto artistico triennale «Festival delle Tradizioni 2.0») disciplinata dall’art. 17 del D.M. 27 luglio 2017, come modificato dal D.M. 25 ottobre 2021, determinata in ragione del mancato raggiungimento della soglia minima di 10 punti prevista in relazione al parametro «qualità artistica» (punteggio attribuito 7,90). Contestualmente impugnava il citato D.M. 27 luglio 2017 e il D.M. 19 gennaio 2022 di nomina della Commissione.
Con ricorso iscritto al n. 14613/2022 R.R. l’Associazione Sergej Rachmaninov (di seguito Associazione) impugnava dinanzi al Tar per il Lazio la mancata ammissione ai contributi stanziati dal Ministero della Cultura per l’anno 2022 (triennio 2022-2024), a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per la Sezione «Programmazione di attività concertistiche e corali – Prime istanze triennali» disciplinata dall’art. 23 del D.M. 20 luglio 2017, come modificato dal D.M. 25 ottobre 2021, determinata in ragione del mancato raggiungimento della soglia minima di 10 punti prevista in relazione al parametro «Qualità artistica» (punteggio attribuito 7,50). Contestualmente impugnava il D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., il D.M. 16 dicembre 2021 che predeterminava i punteggi attribuibili e il D.M. 25 maggio 2022 di nomina della Commissione.
Il Tar, con sentenze nn. 12801 e 12803 del 27 luglio 2023 accoglieva il primo motivo richiamando precedenti conformi della Sezione (nn. 3578/2023, 3579/2023, 7159/2023 e 7454/2023) e riportando pressoché integralmente il proprio precedente n. 3579/2023 con il quale, pronunciandosi in ordine ad una fattispecie similare (per il settore «Organismi di produzione della danza»), annullava il «giudizio espresso con riferimento al progetto presentato dalla ricorrente» sul rilievo che non fossero «compiutamente percepibili le ragioni sottese all’attribuzione di un punteggio finale rivelatosi insufficiente ai fini del raggiungimento della “soglia minima di ammissibilità qualitativa” di 10 punti» disponendo contestualmente la «integrale rinnovazione dello stesso da parte di una commissione in diversa composizione».
Il Ministero impugnava la decisione di primo grado con appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto respinge il ricorso di primo grado. Compensa le spese del presente grado di giudizio.

