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Respinto il ricorso di SALT S.p.A. avverso il provvedimento di esclusione dalle attività di gestione delle tratte A21 e A5


Pubblicato il: 4/30/2024

Nel contenzioso, SALT Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A. è affiancata dagli avvocati Marco Annoni, Carlo Croff, Giuseppe Giuffrè. Gian Michele Roberti e Giulio Napolitano; il Consorzio Stabile SIS è difeso dagli avvocati Maria Cristina Lenoci e Romano Vaccarella.

Con la sentenza n. 3134 del 19 aprile 2021, indicata in epigrafe, questa Sezione ha respinto l’appello proposto dalla società S.A.L.T. – Società Autostrada Ligure Toscana s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del r.t.i. con Itinera s.p.a., Euroimpianti s.p.a., Sinelec s.p.a. e Proger s.p.a. (mandanti), contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione prima, 15 gennaio 2021, n. 620, resa tra le parti.

Il ricorso era stato proposto in primo grado dalla SALT, in proprio e nella qualità predetta, avverso il provvedimento di esclusione del r.t.i. dalla procedura di gara per l’affidamento in concessione “delle attività di gestione delle tratte autostradali A21 Torino – Alessandria – Piacenza, A5 Torino – Ivrea – Quincinetto, la Bretella di collegamento A4/A5 Ivrea – Santhià, la diramazione Torino – Pinerolo e il Sistema Autostradale Tangenziale Torinese (SATT)”. L’esclusione era stata disposta perché l’amministrazione aggiudicatrice aveva ritenuto che il r.t.i. non fosse in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara, con riferimento al par. III.1.3.2, secondo comma, sui requisiti dell’esecutore, in ragione del fatto che le mandanti Itinera s.p.a.,Euroimpianti s.p.a. e Sinelec s.p.a. intendevano eseguire i lavori e, pur essendo queste in possesso dei relativi requisiti, anche i restanti soggetti costituenti il r.t.i. SALT avrebbero dovuto esserne in possesso, e la mandataria in misura maggioritaria, mentre la società SALT ne era priva.

Con la sentenza di primo grado il ricorso di SALT era stato ritenuto infondato.

La società SALT, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo r.t.i. sopra detto, appellava la sentenza con quattro motivi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione come in epigrafe proposto, lo dichiara ammissibile nei limiti di cui in motivazione e, nel merito, lo respinge. Spese compensate.