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Confermata l'aggiudicazione a Baxter del servizio di nutrizione artificiale domiciliare parenterale


Pubblicato il: 4/30/2024

Nel contenzioso, Vivisol S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari; Baxter S.p.A. è assistita dagli avvocati Mario Siragusa e Marco Zotta.

Con determinazione del 20 settembre 2021, n. 784, ARIA S.p.a. ha indetto la procedura “ARIA_2021_069 – Procedura aperta multi-lotto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di un servizio di nutrizione artificiale domiciliare parenterale in favore degli enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i.”, articolata in 6 lotti per un valore complessivo euro 29.218.000,00, IVA esclusa.

Il disciplinare di gara prevedeva, in particolare, la stipulazione di una convenzione quadro della durata di 48 mesi con l’operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto; la durata di ogni singolo ordinativo di fornitura sarebbe stata invece di 36 mesi decorrenti dalla data dell’ordinativo stesso, purché emesso entro il periodo di validità ed efficacia della convenzione medesima. Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti per l’elemento qualitativo e 30 per quello economico) ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.

Nel caso di specie, rileva il lotto 1, riguardante il “Servizio di Nutrizione Parenterale Domiciliare – Standard (escluse sacche) per l’area Ovest della Regione Lombardia” e rileva il lotto 2, riguardante il “Servizio di Nutrizione Parenterale Domiciliare – Standard (escluse sacche) per l’area Centro-Est della Regione Lombardia".

In data 29 luglio 2022 il RUP ha proposto l’aggiudicazione al RTI Vivisol/Farmacia Metalla; seconda classificata è risultata Baxter.

Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Lombardia la società Baxter ha impugnato il provvedimento del Direttore Generale di ARIA n. 649 del 1 agosto 2022, recante l’aggiudicazione in favore del RTI Vivisol/Farmacia Dott. Metalla e tutti gli atti della procedura, articolando quattro motivi nei confronti dell’aggiudicataria.

Il Tar ha accolto i motivi aggiunti sottolineando che la stazione appaltante non aveva verificato la titolarità del suddetto requisito con riferimento al termine di presentazione delle domande e, dunque, non aveva controllato la veridicità della dichiarazione resa dalla concorrente.

Per tale ragione ha annullato l’aggiudicazione disponendo la rinnovazione della procedura di gara a partire dalla fase relativa alle verifiche concernenti l’ottemperanza alla L. n. 68/1999 e alla veridicità delle dichiarazioni rese a tal fine, precisando che, all’esito della rinnovazione di tali operazioni, la stazione appaltante avrebbe provveduto ad individuare l’operatore economico a cui aggiudicare l’affidamento.

A seguito della sentenza del Tar del 31 luglio 2022, n. 1986, con il provvedimento n. 854 del 2 agosto 2023, ARIA ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione ed avviato il procedimento di verifica sulla posizione della Farmacia Dott. Metalla.

Con la determinazione del 21 novembre 2023 del RUP il RTI VivisolFarmacia Metalla è stato escluso dalla gara; con provvedimento n. 1257 del giorno 11 dicembre 2023 il Direttore Generale di ARIA ha decretato l’aggiudicazione del lotto 2 in favore in favore di Baxter.

Con l’appello principale il RTI Vivisol/Farmacia Dott. Metalla ha impugnato la sentenza del Tar Lombardia n. 1986/23 chiedendone l’integrale riforma.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così dispone: - respinge l’appello principale; - dichiara improcedibile l’appello incidentale; - condanna il RTI Vivisol S.r.l./Farmacia Dott. Metalla, in solido, al pagamento delle spese ed onorari del grado di appello che liquida nella misura di € 3.000,00 oltre accessori di legge, in favore di Baxter S.p.a..