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Respinto il ricorso di Arix S.p.A. contro il provvedimento sanzionatorio AGCM


Pubblicato il: 5/1/2024

Nel contenzioso, l'avvocato Cesare Barzoni ha affiancato Arix S.p.A.

Con il provvedimento dell’11 ottobre 2017 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è stato attribuito all’appellante il rating di legalità.

Con la nota dell’11 gennaio 2019, la medesima Autorità ha avviato il procedimento finalizzato alla revoca del predetto rating, in considerazione del fatto che l’amministratore delegato è stato condannato, con sentenza del 6 aprile 2018, per i reati di cui agli artt. 590, comma 3, c.p., nonché 71, commi 1, 3, 4 e 7 e 64, comma 1, lett c), del D. L.vo 81/2008.

Nel provvedimento impugnato, l’Autorità, disattendendo le osservazioni della società, ha precisato che per la revoca è sufficiente l’emissione di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati richiamati dall’art. 25 septies del D. L.vo 231/2001, sempre che una tale condanna abbia attinto uno dei soggetti rilevanti; nel caso di specie si tratta di sentenza di condanna, pronunciata nei confronti del soggetto che era amministratore delegato della società all’epoca dei fatti.

Arix ha impugnato il provvedimento, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 lettera b), e dell’art. 2, comma 5 lettera d), del Regolamento adottato dall’Autorità della Concorrenza e del Mercato con la delibera n. 27165 del 15 maggio 2018; eccesso di potere per carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione; difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti; violazione degli artt. 27 e 41 della Costituzione.

Con la sentenza indicata, il Tar adito ha respinto il ricorso.

La società originariamente ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia, deducendone, con diversi accenti, l’erroneità “in merito all’eccezione di erronea interpretazione da parte di AGCM del disposto di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità (Delibera n. 27165 del 15.05.18).".

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell’Autorità appellata, che si liquidano in €3.000, oltre accessori come per legge.

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