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Il Consiglio di Stato ridetermina la sanzione a carico di Poste Italiane per la violazione del Codice del Consumo


Pubblicato il: 5/1/2024

Nel contenzioso, Poste Italiane è affiancata dagli avvocati Luciano Martucci, Gennaro Terracciano, Claudio Tesauro e Andrea Sandulli; Associazione Codici è difesa dagli avvocati Carmine Laurenzano e Ivano Giacomelli.

Con l’appello in esame la società appellante impugnava la sentenza n. 7161 del 2021 del Tar Lazio di rigetto dell’originario gravame, proposto dalla stessa Poste Italiane S.p.a. avverso il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, adottato a definizione del procedimento PS 11563, avviato con comunicazione del 26 novembre 2019 per verificare l’esistenza di una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo relativamente a due condotte.

Queste ultime consistevano: a) nella promozione di caratteristiche del servizio di recapito delle raccomandate che non avrebbero trovato riscontro nel servizio effettivamente erogato, con particolare riferimento alle pagine del sito internet www.poste.it, laddove risultava enfatizzata la comodità, la certezza e la velocità di consegna delle raccomandate ponendo in risalto i c.d. “tentativi di recapito” (ossia i tentativi del postino di recapitare il plico direttamente al domicilio del destinatario) e i “tempi di consegna” (da 1 a 6 giorni dall’accettazione, a seconda del tipo di raccomandata); b) nell’aver pubblicizzato il servizio di Ritiro Digitale delle raccomandate sul sito internet www.poste.it, tramite volantini e a mezzo stampa omettendo di indicare nei messaggi l’esistenza di limitazioni per la fruibilità del servizio medesimo (promozione servizio ritiro digitale).

All’esito del giudizio di primo grado il Tar respingeva tutti i motivi di gravame dedotti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente alla rideterminazione della sanzione, nei termini di cui in motivazione, e lo respinge per il resto. Spese del doppio grado di giudizio compensate.