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Accolto il ricorso di Ceva Limited in materia di doppie imposizioni Italia-UK


Pubblicato il: 4/9/2024

Nel contenzioso, Ceva Limited è affiancata dagli avvocati Andrea Zoccali e Nicola Caso.

Nel 2006 la società Ceva Limited, holding, operante nel settore della logistica, è divenuta titolare di un finanziamento della sua partecipata italiana Ceva Logistic Holding Italy spa (già Nuova Tecno spa, anche chiamata CEVA IT). Tale finanziamento aveva originariamente ad oggetto l’importo di Euro 220.800.000, fruttifero di interessi al tasso dell’8,75%; successivamente, a seguito di un primo rimborso da parte della partecipata italiana, l’esposizione debitoria si era ridotta ad Euro 128.800.000. Nel corso del 2006, CEVA IT aveva corrisposto alla Società contribuente interessi passivi sul finanziamento per un importo complessivo di Euro 11.471.250, applicando la ritenuta del 10%, in applicazione dall’art. 11 della Convenzione Doppie Imposizioni tra Italia e Regno Unito.

Con riguardo agli interessi sul finanziamento, sussistevano, ad avviso della Società contribuente, altre condizioni per il completo esonero della ritenuta, previste dalla direttiva Interessi e Royalty e trasfuse nell’ordinamento italiano all’art. 26-quater d.P.R. 600 del 1973 per cui, ritenendo di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa, aveva richiesto il rimborso della ritenuta subita in occasione del pagamento degli interessi.

La Società ricorrente sosteneva che al momento del pagamento degli interessi (i) deteneva da più di un anno una partecipazione in CEVA IT superiore al 25% dei diritti di voto esercitabili in assemblea; (ii) rivestiva una delle forme giuridiche elencate nell’Allegato A del d.P.R. 600/1973; (iii) era assoggettata ad una delle imposte indicate all’Allegato B dello stesso decreto; (iv) era il beneficiario degli interessi.

L’Agenzia delle entrate, richiesta documentazione aggiuntiva, negava il rimborso, ritenendo che la contribuente: non fosse la beneficiaria effettiva degli interessi; che mancava l’attestazione del pagamento degli interessi da parte di CEVA IT; che comunque il finanziamento aveva natura di investimento di capitale, per cui la sua remunerazione non poteva essere assimilata ad interessi.

La CTP rigettava il ricorso della contribuente, per non avere la Società correttamente assolto all’onere di provare la sussistenza dei requisisti di legge per l’esenzione della ritenuta, mancando la dimostrazione di essere l’effettiva beneficiaria degli interessi e che tali interessi fossero stati assoggettati ad imposizione nel Regno Unito.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la Società.

L’appello è stato rigettato dalla CTR, che ha ritenuto non assolto l’onere della prova “avendo l’appellante fornito solo la contabile bancaria, ovvero un estratto conto contenente operazioni di entrata e di uscita, non ha prodotto documentazione esaustiva ed autonoma attestante i pagamenti attraverso il sistema cash pooling, da cui rilevare con certezza il percorso di flussi finanziari degli interessi di cui si controverte e della loro tassazione, nel paese di origine”.

La Cassazione accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo (sez. Pescara), in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

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