La Cassazione si pronuncia sul ricorso di EUR Servizi Terziari in materia di maggiorazioni IRES e IRAP
Pubblicato il: 4/10/2024
Nel contenzioso, EUR Servizi Tributari S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Maria Cipolla.
L’Agenzia delle Entrate notificò alla Eur Servizi Terziari s.r.l. l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale contestava alla contribuente l’indebita deduzione di una minusvalenza dell’importo di € 12.878.830,00, pertanto accertando una maggiore Ires per € 3.272.637,00 e una maggiore Irap di € 534.591,00, ed irrogando le relative sanzioni. Il rilievo aveva per oggetto la minusvalenza conseguente alla cessione pro soluto, il 31 dicembre 2008, alla Belgravia Invest s.p.a., di crediti della contribuente nei confronti di varie società.
Alla data della cessione, la cedente era già debitrice della cessionaria del valore contabile totale di € 21.328.676,46. A titolo di pagamento di tale debito, la contribuente aveva trasferito alla cessionaria crediti aventi un valore nominale di € 40.3258.964,37, ma inscritti nella contabilità della cedente al valore di € 34.207.506,23 (derivante dalla somma tra i crediti di cui la stessa Eur Servizi Terziari s.r.l. era originariamente titolare e quelli che aveva invece a sua volta acquisito per effetto di una transazione con la terza Finanziaria Parco Pineta s.r.l.). La differenza tra valore contabile dei crediti ceduti e debito della cedente verso la cessionaria costituiva quindi la minusvalenza portata in deduzione dalla contribuente ex art. 101, comma 1, t.u.i.r.
Secondo l’avviso, l’operazione rientrava nella fattispecie elusiva di cui all’art. 37-bis, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e non era perciò opponibile all’Amministrazione finanziaria, in quanto, sebbene formalmente corretta e conforme al primo comma dell’art. 101 t.u.i.r., era piuttosto sostanzialmente riconducibile all’ambito del quinto comma della medesima disposizione, ed integrava una perdita su crediti, priva, quanto alla minor valutazione dei crediti ceduti rispetto al loro valore nominale, dei caratteri della certezza e precisione, necessaria ai fini deducibilità. La perdita era stata quindi tramutata dalla contribuente in una minusvalenza da cessione, integralmente dedotta, ma non deducibile secondo l’Agenzia. A sostegno del carattere elusivo dell’operazione, l’ Ufficio aveva dedotto la tempistica della cessione (perfezionata a fine anno, alla chiusura dell’esercizio sociale) e l’interrelazione (per legami economici e personali) tra cedente, cessionaria e debitrici cedute, che configurava un sostanziale gruppo economico tra le varie società.
La contribuente ha impugnato l’accertamento e l’adita Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso.
La Cassazione accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il quarto e dichiara inammissibili il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.