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Pronuncia della Cassazione relativa alla maggiorazione IRES e IRAP nelle attività ILVA del 2005


Pubblicato il: 4/11/2024

Nel contenzioso, ILVA S.p.A. è affiancata dall'avvocato Claudio Lucisano.

L’Agenzia delle Entrate notificò alla Ilva s..p.a. - aderente, quale consolidata, al consolidato fiscale nazionale facente capo alla consolidante Riva Fire s.p.a. - ed alla Riva Fire l’avviso di accertamento di primo livello n.TMB084C00286/2010, relativo all’anno d’imposta 2005, con il quale veniva rettificato il reddito complessivo netto (trasferito al consolidato) della contribuente e recuperata una maggiore IRES e IRAP teorica, a seguito di una serie di rilievi, derivati da precedenti processi verbali di constatazione.

In particolare l’Ufficio aveva contestato la legittimità di alcune rettifiche di consolidamento per quanto concerne la maggiorazione IRES; nonchè l’indeducibilità di una sopravvenienza passiva e del conseguente ammortamento, avendo ritenuto illegittima l’iscrizione, operata dalla stessa Ilva, del corrispettivo pagato per l’acquisto del diritto di superficie (della durata convenuta di sessanta anni), sulle aree demaniali di Genova Cornigliano, alla voce “immobilizzazioni materiali- terreni e fabbricati” (B.II.1) per quanto concerne la maggiorazione IRAP.

La Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per quanto relativo alle maggiorazioni IRES, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La Corte accoglie il ricorso di ILVA S.p.A. per quanto riguarda le maggiorazioni IRAP, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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