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Rigettato il ricorso di AE contro Sunray Italy in materia di accertamento IVA


Pubblicato il: 4/12/2024

Nel contenzioso, Sunray Italy S.r.l. è affiancata dagli avvocati Francesco d'Ayala Valva, Gianfranco Gaffuri e Alberto Maria Gaffuri.

Con sentenza n. 4361/16, depositata il 5 luglio 2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto da Sunray Italy S.r.l. avverso la decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro (n. 11020018955) emesso dall’Agenzia delle Entrate dietro riqualificazione - in termini di cessione di azienda (piuttosto che di cessioni di beni quale operazione imponibile IVA) - dell’oggetto del contratto concluso in data 28 aprile 2011 (registrato in via telematica il 6 maggio 2011, al n. 9141 serie 1T, e) intercorso tra la cedente Sunray Italy S.r.l. e la cessionaria Casso Energia S.r.l.

Il giudice del gravame ha rilevato che l’oggetto del contratto sottoposto a tassazione riguardava i diritti di cui la società cedente era titolare e, dunque, «a) l’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico nel territorio del Comune di Tuscania, rilasciatogli dalla Provincia di Viterbo; b) la disponibilità del diritto di superficie di determinati terreni per la costruzione e l’esercizio dell’impianto; c) il progetto per la realizzazione, lo sviluppo e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico; d) il diritto all’allacciamento dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica di trasmissione nazionale.».

L’Ufficio non aveva contestato «le asserzioni di parte appellante con le quali si è prospettato che l’operatività dell’impianto avrebbe necessariamente richiesto un’onerosa integrazione da parte dell’acquirente, che avrebbe dovuto provvedere all’installazione dei pannelli fotovoltaici e degli inverter»; - «quanto ceduto dalla SUNRAY non aveva, di per sé stesso, un’attitudine, neanche potenziale, all’esercizio di attività imprenditoriale essendo a tal fine necessaria l’ulteriore predisposizione, a carico dell’acquirente, di apparati tecnici (pannelli fotovoltaici ed inverter), oltretutto di elevato valore economico stante l’entità e la potenza dell’impianto.».

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi. Sunray Italy S.r.l., e SunPower Malta Limited, resistono con controricorso.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 3.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.