Cessata la materia del contendere tra Bianalisi e AE in materia di iscrizione al registro Invim
Pubblicato il: 4/13/2024
Nel contenzioso, Bianalisi S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giuliano Berruti e Antonio Tola.
Con sentenza n. 4541/2019, depositata il 14 novembre 2019, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dalle parti, odierne ricorrenti, avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione ad un atto che – recando la cessione (totalitaria) in favore di Bianalisi S.p.a. delle quote possedute dai quattro soci della Centro Diagnosi S.r.l. - era stato riqualificato in termini di cessione di azienda e, a fronte del versamento dell’imposta in misura fissa, sottoposto a tassazione proporzionale di registro (secondo l’aliquota del 3%).
Il giudice del gravame ha ritenuto che nella fattispecie, non rilevava la riformulazione normativa del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 (ad opera della l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87) - né la (sopravvenuta) disposizione che ne riqualificava il contenuto nei termini di interpretazione autentica dell’art. 20, cit. (l. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084) – in quanto la riqualificazione contrattuale era stata operata dall’amministrazione sulla base del solo «atto di cessione totalitaria di quote, stipulato il 14.06.2017, senza riferimento ad altro collegamento negoziale o atti diversi.»; secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, la cessione totalitaria delle quote sociali costituiva «sotto il profilo oggettivo, una cessione di azienda. L'azienda facente capo alla Centro Diagnosi S.r.l., infatti, viene trasferita ad altro soggetto» e, per di più, in un contesto connotato dalla «unitarietà contrattuale (e quindi simultaneità) dell'atto di cessione delle quote dei vari soci.»; - né diversamente rilevava «la finalità perseguita dalle parti di mantenere ferma la convenzione con il sistema sanitario pubblico: tale finalità, che esclude un intento elusivo, non impedisce di considerare gli effetti conseguenti alla cessione totalitaria delle quote: tali effetti sono il trasferimento (non solo, ovviamente) dell'azienda dal cedente al cessionario.».
Bianalisi S.p.a., anche quale incorporante della Centro Diagnosi S.r.l., Asinari Giuliano, Montanarini Fausto, Morselli Luciano e Dall’Aglio Inga ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ed hanno depositato memoria (con documentazione allegata).
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
La Corte, dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza; compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.