Estinto il giudizio tributario tra AE e Global Structured Finance SARL
Pubblicato il: 4/15/2024
Nel contenzioso, Global Structured Finance Sarl e Exor NV sono affiancate dagli avvocati Maurizio Logozzo e Raffaele Caccavo.
Con sentenza n. 1103/4/19, depositata il 18 ottobre 2019, la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto l’appello di Global Structured Finance S.a.r.l. avverso la decisione di prime cure che aveva disatteso le impugnazioni, proposte dalle parti, odierne controricorrenti, di avvisi di liquidazioni dell’imposta di registro emessi dall’Agenzia delle Entrate dietro riqualificazione della fattispecie impositiva in termini di cessione di azienda.
Il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che, per un verso, doveva tenersi conto della riformulazione della disposizione di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, ad opera della l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87 (alla cui stregua «L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.») – disposizione, questa, qualificata di «interpretazione autentica del testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, comma 1» dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084 – e, per il restante, che, nella fattispecie, «la riqualificazione, operata dall'Ufficio, … non emerge dall'atto sottoposto alla registrazione ma semmai dal collegamento con il contratto preliminare che non è riportato nell'atto sottoposto a registrazione e che, quindi, è, a tutti gli effetti, un "elemento extratestuale" il cui utilizzo era inibito all'Ufficio».
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi. Global Structured Finance S.a.r.l., e Exor N.V., resistono con controricorso.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.