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Respinto il ricorso del Comune di Montenero di Bisaccia contro 2i Rete Gas


Pubblicato il: 5/1/2024

Nel contenzioso, il Comune di Montenero di Bisaccia è affiancato dall'avvocato Giuliano Di Pardo; 2i Rete Gas S.p.A. è assistita dagli avvocati Cesare Caturani e Giuseppe De Vergottini.

2i Rete Gas S.p.a., concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio del comune di Montenero di Bisaccia, ha impugnato il Regolamento per l’applicazione del canone di concessione non ricognitorio del comune di Montenero di Bisaccia, approvato con D.G.C. n. 35 del 10 ottobre 2016 ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 del d.lgs. n. 446/1997 e 27 del d.lgs. n. 285/1992.

Detto Regolamento, all’art. 2, prevede che le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del comune di Montenero di Bisaccia descritte nell’Allegato A) sono soggette al pagamento di un canone concessorio non ricognitorio, così come previsto dal citato art. 27 del d.lgs. n. 285/1992.

Nello stesso articolo, al comma 2, il Regolamento specifica che “si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti”.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise ha accolto in parte il ricorso e, per l’effetto, ha annullato in parte l’atto impugnato, con sentenza n. 213 del 2023, appellata dal comune di Montenero di Bisaccia.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata di parziale accoglimento del ricorso di primo grado. Spese compensate.