Respinto il ricorso del Comune di Peschiera Borromeo per la convenzione di lottizzazione con destinazione commerciale
Pubblicato il: 5/1/2024
Nella vertenza, il Comune di Peschiera Borromeo è affiancato dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari; Valeriana Invest S.r.l. è assistita dall'avvocato Maria Cristina Faranda.
Oggetto della controversia è l’esecuzione dalla convenzione di lottizzazione del comparto D2C del Comune di Peschiera Borromeo, concernente una serie di aree, per una superficie complessiva pari a mq 92.790, con destinazione commerciale.
La lottizzazione veniva originariamente sottoscritta dalla Milano Est Srl cui subentrava la Immobiliare Ametista S.r.l.. I crediti derivanti dall’esecuzione della convenzione venivano poi ceduti dalla Immobiliare Ametista s.r.l. alla Valeriana Invest s.r.l., dapprima, con scrittura privata, in data in data 14 luglio 2015, successivamente, con atto pubblico, in forza di “Atto di cessione di crediti e di diritti convenzionatori - Mandati irrevocabili” Rep. n. 26291 dell’11/4/2019.
Secondo il report comunale del 17 gennaio 2016 (cfr. doc. 14 del Comune), “per le indennità di esproprio e di occupazione di urgenza, calcolate sulle porzioni delle singole particelle di proprietà privata espropriate per la realizzazione delle opere pubbliche in oggetto, come da piani particellari approvati, sono stati spesi complessivamente € 1.035.186,60, dai quali dedotto l’importo posto in capo a questo ente € 350.000 restano da recuperare € 685.186,60 da chiedere ai lottizzanti”.
Tale somma costituiva oggetto di una richiesta indirizzata dal Comune ai lottizzanti, richiesta che veniva contestata da Valeriana (quale cessionaria dei crediti di Ametista) affermando “di non aver rinvenuto la fonte pattizia in base alla quale ogni e qualsivoglia spesa sostenuta dall’Amministrazione procedente sarebbe stata posta integralmente a carico dei Lottizzanti” e che i maggiori costi sostenuti dal Comune fossero estranei alla previsione dell’art. 12 della Convenzione.
Con la determinazione n. 412 del 6 maggio 2013, poi, il Comune approvava il certificato di collaudo tecnico-amministrativo “con il quale il collaudatore attesta che, a seguito di revisione contabile, l’importo totale delle opere completamente eseguite e che si possono ammettere a scomputo degli oneri di urbanizzazione corrisponde ad € 4.120.982,38”, “con una eccedenza di € 562.847,00 rispetto alla stima sommaria dei costi di € 3.558.135,38, di cui all’art. 10 della citata Convenzione Urbanistica”.
A seguito di un’infruttuosa corrispondenza tra le parti circa le maggiori pretese vantate, Valeriana Invest s.r.l. adiva il T.a.r. per la Lombardia per l’accertamento del proprio diritto.
Con sentenza n. 69 del 2022 il T.a.r. per la Lombardia: - riteneva sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990; - accertava incidentalmente la validità della cessione dei crediti in favore di Valeriana Invest s.r.l. e, conseguentemente, respingeva l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal Comune; - accoglieva la domanda di condanna al pagamento, limitatamente alle voci di credito n. 1 e n. 4, respingendola invece per i crediti n. 2 e n. 3, - riteneva inoltre la ricorrente priva di legittimazione, in quanto mera cessionaria di crediti, a proporre la domanda risarcitoria nonché quella ex art. 2041 c.c.; - compensava le spese di giudizio
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: - respinge l’appello principale; - respinge l’appello incidentale; - compensa le spese del grado tra le parti.; - pone le spese di verificazione, da liquidarsi con separato decreto monocratico, in capo ad entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, con vincolo di solidarietà.

