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Respinto il ricorso di Trade Service per la realizzazione di un centro commerciale nel Comune di Casamassima


Pubblicato il: 5/2/2024

Nel contenzioso, Trade Service S.r.l. è affiancata dagli avvocati Franco Gaetano Scoca e Francesco Follieri; il Comune di Casamassima è assistito dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore; Immobiliare Toni S.r.l. è difesa dagli avvocati Domenico Romito e Antonio Leonardo Deramo.

Oggetto della controversia è la proprietà - e circa le obbligazioni che in tesi ne deriverebbero - delle opere di urbanizzazione relative ad un centro commerciale all’ingrosso che si trova a Casamassima, nelle vicinanze di Bari, e che era originariamente denominato “Cittadella Commerciale”, ma che è comunemente noto come “Il Baricentro”.

Il Comune di Casamassima ha deciso di realizzare il centro commerciale in questione ancora negli anni ’80 del secolo scorso e, a tale scopo, ha adottato e approvato un piano particolareggiato. Per attuare il PIP approvato, il Comune ha stipulato in un primo tempo tre distinte convenzioni urbanistiche.

A seguito del completamento dei lavori, la società Trade Service ha acquisito in locazione finanziaria il compendio immobiliare e concluso con altre società una serie di contratti di locazione per l'utilizzo e la gestione degli spazi.

Poiché nulla di concreto è seguito, la Moris Building ha depositato il giorno 24 novembre 2014 il ricorso di primo grado presso il T.a.r. Puglia, Bari, avente n.1452/2014 R.G., qualificando il comportamento del Comune come silenzio inadempimento e domandando la relativa tutela.

Con sentenza sez. III 26 febbraio 2015 n.365, il T.a.r. ha accolto il ricorso nella parte in cui sollecitava la conclusione del procedimento e ha ordinato al Comune di provvedere entro un certo termine; ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui sollecitava una pronuncia sulla fondatezza nel merito della pretesa.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.10426/2021 R.G.), lo respinge. Spese compensate.