Respinto il ricorso di Acciaierie D'Italia avverso la dichiarazione di pubblica utilità del progetto Genova-Ferrovia "Gate"
Pubblicato il: 5/2/2024
Nella vertenza, Acciaierie D'Italia è affiancata dagli avvocati Giovanni Bormioli e Giovanni Corbyons; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è assistita dall'avvocato Luigi Piscitelli.
Giunge all’esame del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla società Acciaierie d'Italia s.p.a. (già Arcelor Mittal Italia s.p.a.) avverso la sentenza del T.a.r. per la Liguria n. 353 del 10 maggio 2022.
Il giudizio ha ad oggetto la legittimità della determinazione 30 luglio 2020, n. DI.NO-P.GE/10-2020, con cui Rete Ferroviaria Italiana - RFI s.p.a. ha approvato, in esito alla procedura di pubblicizzazione nei confronti delle ditte interessate e ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, il progetto definitivo del collegamento aeroporto di Genova – Ferrovia “Gate” nell’ambito del Nodo ferroviario di Genova, comprensivo del piano particellare.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la società Acciaierie d’Italia s.p.a., che ha premesso di aver stipulato, in data 28 giugno 2017, un “contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami d’azienda” (poi seguito dal “contratto di affitto meramente esecutivo […] avente a oggetto il ramo d’azienda rilevante”; pag. 4 ricorso di primo grado) e ha formulato due motivi di ricorso.
Si sono costituiti in giudizio la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e l’Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale di Genova, eccependo, la prima, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e, la seconda, l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza, nonché resistendo al ricorso.
Con la sentenza n. 353/2022, il T.a.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva della società e ha condannato la società al pagamento di 6.000,00 euro di spese di lite.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 6677/2022, lo respinge. Compensa le spese del presente giudizio.