Accolto il ricorso di ERG Wind Energy per la realizzazione del parco eolico "Nulvi Ploaghe"
Pubblicato il: 4/10/2024
Nel contenzioso, ERG Wind Energy S.r.l. è affiancata dall'avvocato Carlo Comandè mentre Regione Sardegna è assistita dagli avvocati Mattia Pani, Andrea Secchi e Giovanni Parisi.
La società ERG Wind Sardegna s.r.l. in data 1 agosto 2018 ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di impatto ambientale (“VIA”) riferita al progetto di potenziamento del “Parco eolico Nulvi Ploaghe”, localizzato nei comuni di Nulvi, Ploaghe e Osilo (SS), con potenza complessiva pari a 121,5 MW.
Con atto del 22 luglio 2021 Erg Wind Sardegna s.r.l. ha conferito il ramo di azienda che ricomprende tale iniziativa imprenditoriale ad Erg Wind Energy s.r.l.
Il progetto prevedeva il potenziamento del parco eolico esistente, e attualmente in esercizio, con la sostituzione delle 51 pale eoliche (con sostegno a traliccio, aventi un’altezza totale pari a 76 metri, per una potenza complessiva di 43,35 MW) con 27 pale eoliche (con tecnologia monopalo, di altezza totale pari a 180 metri, per una potenza complessiva pari a 121,5 MW), con un conseguente aumento di potenza elettrica pari a circa 78 MW.
Il Ministero evidenziava che l’area di progetto doveva considerarsi classificata dalla Regione Sardegna come “non idonea” all’installazione di impianti alimentati da fonti di energia eolica di grande taglia (cfr. deliberazione della Giunta regionale n. 40/11 del 7 agosto 2015) in quanto gli aerogeneratori in questione sarebbero stati posizionati ad una distanza inferiore a 1600 metri da beni archeologici, fra i quali numerosi nuraghe e il complesso archeologico di Fiorosa, composto da un nuraghe e dalla “tomba di giganti”.
La Società proponente impugnava il parere tecnico istruttorio negativo reso dal Ministero della Cultura con la menzionata nota prot. n. 7830 del 28 febbraio 2020 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna che, con sentenza n. 647 del 26 novembre 2020, respingeva il ricorso, ritenendo il parere legittimo.
La predetta sentenza veniva appellata dalla ERG Wind Sardegna S.r.l. dinanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza 31 dicembre 2021 n. 8754, respingeva l’appello.
La Regione Sardegna impugnava dinanzi al T.a.r. per la Sardegna la delibera del 10 marzo 2022 ed il decreto VIA n. 174/2022, unitamente agli atti endoprocedimentali presupposti, contestandone la legittimità. Con sentenza n. 814/2022 il T.a.r. accoglieva in parte il secondo motivo di ricorso ed annullava gli atti impugnati e, in particolare, la delibera del Consiglio dei ministri “per difetto di istruttoria, travisamenti dei fatti e conseguente difetto di motivazione, in ragione dell’insufficienza e assenza di riscontro fattuale degli elementi istruttori sulla cui base la deliberazione è stata adottata, anche in considerazione degli accertamenti definitivi contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato n. 8754/2021 e del T.A.R. Sardegna n. 646/2020”. Dichiarava inoltre assorbita la restante parte del secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto dalla Regione Sardegna. Condanna la Regione Sardegna alla rifusione delle spese del doppio grado che si liquidano complessivamente in euro 8.000,00 in favore della Erg Wind Energy S.r.l. e di Erg Wind Sardegna S.r.l., nella misura del 50% ciascuna, ed in ulteriori euro 8.000,00 in favore del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con la Presidenza del Consiglio dei ministri, oltre accessori di legge.